Senato della Repubblica
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
Il Senato della Repubblica Italiana è uno dei due rami che costituiscono il Parlamento della Repubblica Italiana.
È composta, come richiesto dalla Costituzione, da 315 membri del Senato che vengono detti senatori (abbreviazione: "sen."); la carica di senatore è elettiva, con durata quinquennale (salvo scioglimenti anticipati eccezionali), ma può essere anche assegnata "a vita".
Sede del Senato è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma. Sedi precedenti del Senato furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e Palazzo della Signoria a Firenze (1865-1871).
Il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune; in questi casi si riunisce alla Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio.
Indice |
[modifica] Il sistema di elezione del Senato
Secondo gli articoli 57 e 58 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna Regione; in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315.
I seggi vengono divisi tra le Regioni in base alla popolazione corrispondente, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restati Regioni un numero non inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi.
La prima legge elettorale del dopoguerra, come per la Camera dei Deputati, prevedeva una ripartizione dei seggi entro ciascuna Regione in senso proporzionale.
A partire dal 1994 era stato introdotto un nuovo sistema elettorale per la proclamazione dei senatori. È entrato in vigore, con la nuova legge elettorale, il cosiddetto periodo della Seconda Repubblica, che comportava una sostanziale abolizione del sistema proporzionale "puro" in vigore sino a quel momento. 232 senatori venivano eletti con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 232 collegi in cui veniva diviso il territorio italiano, si presentano dei candidati (con delle liste collegate) e viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Questo sistema costituisce il fondamento del bipolarismo: generalmente, infatti, nei collegi si presenta un candidato del centrosinistra e uno del centrodestra, in aggiunta ad altri eventuali candidati di partiti minori. I restanti 83 senatori venivano eletti con un sistema di tipo proporzionale; questi seggi, già attribuiti in numero fisso alle 20 regioni italiane, venivano distribuiti tra le liste cui erano collegati i perdenti nei collegi uninominali della Regione in proporzione alla somma dei voti di questi ultimi (i voti raccolti dai vincitori dei collegi non venivano conteggiati).
Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle Regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all'interno di ciascuna Regione viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore.
Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti.
Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto.
[modifica] I senatori a vita
Per approfondire, vedi la voce Senatore a vita. |
- Diventano "senatore a vita" tutti i Presidenti della Repubblica Italiana, una volta terminato il proprio mandato.
- Il Presidente della Repubblica nomina "senatore a vita" personalità che hanno reso lustro alla Nazione per alti meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario. Queste personalità vengono individuate e nominate dal Presidente della Repubblica e non possono superare il numero di cinque (secondo una interpretazione della Costituzione non condivisa da tutti i Presidenti della Repubblica).
[modifica] Gli organi parlamentari
[modifica] Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal presidente, che lo presiede, e da:
- vicepresidenti
- questori
- segretari
[modifica] Il Collegio dei Questori
I tre senatori questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato, secondo le disposizioni del Presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.
[modifica] I gruppi parlamentari
I senatori si organizzano in Gruppi Parlamentari a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 10 parlamentari, e i senatori non iscritti ad alcuna componente.
Per approfondire, vedi la voce Composizione del Senato della Repubblica. |
[modifica] La Conferenza dei Capigruppo
La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.
[modifica] L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno.
[modifica] Commissioni e Giunte
Sono organi collegiali, costituite da senatori per attingere informazioni o indagare su indirizzi specifici.
Attualmente ( XV Legislatura ) operano le seguenti Commissioni permanenti:
- 1ª Affari costituzionali
- 2ª Giustizia
- 3ª Affari esteri, emigrazione
- 4ª Difesa
- 5ª Bilancio
- 6ª Finanze e tesoro
- 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
- 8ª Lavori pubblici, comunicazioni
- 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
- 10ª Industria, commercio, turismo
- 11ª Lavoro, previdenza sociale
- 12ª Igiene e sanità
- 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
- 14ª Politiche dell'Unione europea
e le seguenti Giunte:
- Giunta Regolamento
- Giunta elezioni e immunità parlamentari
- Commissione biblioteca e archivio storico
[modifica] Le Commissioni miste
Le Commissioni miste sono composte collegialmente da senatori e deputati.
[modifica] Elezione del Presidente del Senato
All'apertura di una nuova legislatura il Presidente Provvisorio del Senato è il senatore più anziano. In fase di elezione del nuovo Presidente i sei senatori più giovani fungono da Segretari.
L'elezione del Presidente del Senato comporta al massimo quattro scrutini di votazioni a scrutinio segreto da effetturasi in due giorni differenti.
Nelle prime due votazioni, per essere eletti, è necessario raggiungere il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del Senato (315 senatori più quelli a vita). Nello scrutinio successivo, che viene effettuato il giorno successivo le prime due votazioni, è necessario raggiungere la maggioranza dei voti dei presenti conteggiando anche le schede bianche. Nel caso non si sia ancora riusciti a eleggere un Presidente si procede alla quarta, ed ultima votazione che consiste in un ballotaggio tra i due candidati che precedentemente hanno ottenuto più voti. Viene eletto chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità tra i due è eletto il più anziano.
[modifica] Verso un Senato federale
Dopo la bocciatura referendaria della riforma costituzionale della Casa delle Libertà (che prevedeva l'istituzione di un nuovo Senato con l'aggettivo "federale" ma che, sostanzialmente, lasciava le cose come stanno), l'Unione ha in cantiere una revisione del bicameralismo volta a sostituire l'attuale camera alta italiana con un Senato federale composto di membri nominati direttamente dalle Regioni, sul modello del Bundesrat tedesco.
[modifica] Voci correlate
- Parlamento
- Camera dei Deputati
- Presidenti del Senato italiano
- Senatore a vita
- Legislature della Repubblica Italiana
- Lista dei parlamenti nazionali
[modifica] Collegamenti esterni
Alte Cariche Costituzionali della Repubblica Italiana | ||
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Capo dello Stato: Presidente della Repubblica |
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