Privacy
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La privacy (termine inglese traducibile più o meno con riservatezza) è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to be let alone, secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo The Right to Privacy, in "Harvard Law Review", 1890). Brandeis in questo fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson, il grande filosofo americano, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.
La privacy si traduce spesso nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone), di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle.
I fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero. Soprattutto, però, si fa riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo.
Il termine privacy è un concetto di origine anglosassone, inizialmente riferito alla sfera della vita privata. Ma è solo negli ultimi decenni che la nozione si è evoluta, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.
La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.
[modifica] Legislazione in materia
[modifica] Fonti comunitarie
Già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8, che recita:
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE, pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p.31).
[modifica] Fonti interne
Prima della Legge sulla privacy, la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla Corte di Cassazione. Questa, con la sent. n. 4487 del 1956, nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel 1975, con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col diritto di cronaca (vedi "Privacy e giornalismo").
La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di Roma, nella sent. del 13 febbraio 1992, aveva notato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica.
La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.
Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989, è infatti ratificata la Convenzione di Strasburgo (adottata nel 1981), sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.
In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, che ha riordinato la Legge sulla privacy del 1996.
[modifica] Privacy e giornalismo
Il rapporto fra diritto di cronaca e privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme che, con il passare degli anni, stanno tentando di stabilire un corretto compromesso fra i diversi interessi messi in campo.
Ci sono norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi durante l'adempimento del proprio lavoro:
- L'8 luglio del 1993 è stata approvata, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa, la Carta dei doveri dei giornalisti italiani. Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La carta è suddivisa in quattro punti fondamentali: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona, oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso ecc., afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. In questa sezione vengono poi ripresi i contenuti della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli. In particolare si sottolinea l'obbligo di tutelare l'anonimato del minore e l'impegno ad evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la sua personalità. Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti:
- le vittime di violenze sessuali,
- i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria,
- i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.
La Carta introduce inoltre un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, organismo che ha la funzione di raccogliere e valutare le segnalazioni dei cittadini che ritengono di essere stati offesi da un articolo di giornale.
- La legge del 31 dicembre 1996, n. 675 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. L'articolo 25 si intitola Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione giornalistica, e vieta di trattare senza consenso dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini, e affida al Garante il compito di promuovere l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, di un codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.
- Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica è stato consegnato al Garante nella sua versione definitiva il 29 luglio 1998, ai sensi dell'art. 25 della l. 675/96. Il punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico. È composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati.
Molto importante è l'art. 6 del Codice, che parla di essenzialità dell'informazione e chiarisce che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
Anche nel codice, all'art. 7, viene ripresa la necessità, espressa nella Carta di Treviso, di una tutela rafforzata dei minori. Nel caso di minori scomparsi o rapiti, in particolare, è necessario il consenso dei genitori.
L'art. 8 stabilisce invece, sempre nella sfera del rispetto per la dignità delle persone, il divieto di pubblicazione di immagini impressionanti.
- Il Codice di protezione dei dati personali, in vigore dal 1º gennaio 2004, dedica il titolo XII, Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica alla disciplina del rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy.
Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:
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- dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona.
- dati semisensibili
- dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.
- dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.
Nel caso dei dati sensibili, si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell'essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.
Il riferimento a un codice deontologico è stato inserito nell'art. 139.
[modifica] Privacy e Internet
Di crescente rilievo è il tema della sicurezza informatica, che riguarda sia i privati cittadini sia le imprese: esso coinvolge tutti gli aspetti che riguardano la protezione dei dati sensibili archiviati in modo digitale ma in particolare è noto al grande pubblico con riferimento all'utilizzo di Internet.
Alcuni pensano che la privacy su Internet sia un ossimoro, perché Internet non è stata concepita per scambiare o gestire dati sensibili. D'altro canto su internet è facile crearsi delle identità virtuali da cui può essere difficile risalire alla persona fisica. Con l'aumento delle connessioni ADSL, che spesso hanno degli Ip fissi, oggi è più difficile mantenere l'anonimato rispetto alle connessioni Dial-Up che avevano quasi sempre un Ip diverso.
Al giorno d'oggi, con il proliferare dei conti on-line, con lo spostamento delle aziende su internet, risulta più semplice per dei malintenzionati accedere ad i nostri dati sensibili. Tuttavia con qualche accorgimento (utilizzare password non banali e con codici alfanumerici, non comunicare mai a nessuno la propria password, installare e configurare bene un firewall ed un antivirus) é possibile aumentare sensibilmente la nostra privacy.
Un'altra grande piaga di Internet è lo spyware, che installandosi spesso in maniera fraudolenta nel personal computer delle vittime, provvede ad inviare ad aziende che successivamente rielaboreranno e rivenderanno le informazioni, dati personali quali: le pagine visitate, i nostri account di posta, i nostri gusti.
Con il proliferare del Voip e della chat (anche se paiono piú difficili da intercettare), si spera non si creino altri settori di potenziale violazione della nostra privacy.
[modifica] Privacy e sanità
In sanità è fondamentale l'informativa che deve contenere:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
[modifica] Riproduzione di elenchi pubblici
La riproduzione di elenchi di cose o persone su siti internet, carta stampata o altri media è legittima e non è querelabile per diffamazione se l'elenco in questione è già pubblico e si tratta della versione più recente rettificata a seguito di richieste di modifica o cancellazione dalla lista da parte di diretti interessati. L'accusa di diffamazione può essere rivolta verso il primo soggetto che ha reso pubblico l'elenco, non verso quanti l'hanno replicato.
[modifica] Voci correlate
- Anonimo
- CNIL
- Diritto dell'informazione
- Diritto di cronaca
- Diritto informatico
- Giornalismo
- Incaricato del trattamento dei dati
- Legge sulla privacy
- Codice della privacy
- Sicurezza informatica
- Misure minime di sicurezza
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito del Garante per la protezione dei dati personali
- Lo stato della privacy in Italia
- La notificazione dei trattamenti di dati personalida parte degli Internet provider
- Codice Privacy: adeguarsi con software libero
- Mappe mentali sul Codice della Privacy
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