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Diritti della persona - Wikipedia

Diritti della persona

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.
L'espressione «diritti della personalità» è contenuta testualmente nell'art. 24 della legge di riforma del Diritto internazionale privato (Legge n. 218 del 1995):
Art. 24
Diritti della personalità
1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

Indice

[modifica] Concetto di persona

Il concetto di persona non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive".
La persona è l’insieme di tutte le caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della percezione che ogni persona dà di se stessa all’esterno.
Questo insieme di caratteristiche dà luogo ad una combinazione irripetibile: quando si parla di identità, dal punto di vista giuridico si intende parlare di individui unici e dalle caratteristiche irripetibili.

[modifica] Fonti normative

Nell’attuale ordinamento, non c’è una fonte normativa organica dei diritti della persona: ci sono solo varie disposizioni (leggi ordinarie, leggi delegate, ecc.) che riguardano i singoli valori della persona e la loro rilevanza giuridica.
Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell'ambito dei diritti della personalità.
Ad esempio, in materia penale c’è l’art. 615 bis sulle interferenze illecite nella vita privata altrui, inserito nel Codice con la legge n. 98 del 1974 che –molto prima della legge sulla cd. privacy- era già indizio della rilevanza giuridica della riservatezza.
Sempre in materia penale, gli art. da 575 a 593 del Codice puniscono la lesione del valore salute.
In materia civile, l’art. 844 del Codice del 1942 tutela il medesimo valore "salute" ma dal punto di vista delle immissioni nocive e (secondo una lettura più ampia) anche il valore "ambiente salubre".
Manca dunque una fonte unitaria (e con essa qualunque tipo di categorizzazione o elencazione dei diritti della persona), ed un’ulteriore complicazione nasce dal fatto che molti dei diritti della persona sono addirittura di elaborazione giurisprudenziale (v. infra: diritto all'immagine sociale).

[modifica] L’art. 2 della Costituzione

La lettura testuale dell’art. 2 della Costituzione fornisce delle indicazioni precise: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (…)».
E' stato osservato, in primo luogo, l’uso del verbo riconoscere, interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell’ordinamento i diritti inviolabili dell’uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale, ed hanno un valore pregiuridico: l’ordinamento non li crea ex novo ma si limita a ammettere la loro esistenza.
Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla giurisprudenza di trasformare l’art. 2 cit. in una sorta di clausola aperta, affermando che l’art. 2 lascia all’interprete e al giurista la possibilità di verificare se (nell’evoluzione sociale) emergano diritti direttamente dalla consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone.
In altre parole, l’art. 2 è stato considerato come la giustificazione della atipicità dei diritti della persona, potendosi tutt’al più ammettere una tipicità sociale di tale categoria, ma non giuridica.
In secondo luogo, si è sottolineato come l’attribuzione dei diritti della persona sia stata fatta dal Costituente all'uomo, non al cittadino: questo è importante perché significa che la Costituzione riconosce questi diritti non solo a chi è cittadino ma anche a tutti coloro che si trovano ad avere contatti con il nostro ordinamento, anche se lo straniero proviene da un ordinamento che non garantirebbe gli stessi diritti al cittadino italiano (irrilevanza della cd. clausola di reciprocità).
Anche in Germania, la Costituzione del 1949 richiama i diritti della personalità, senza peraltro elencarli. In altre Costituzioni (spagnola, portoghese e greca), invece, sono dettagliatamente elencati tali diritti.

[modifica] Caratteristiche dei diritti della persona

La dottrina ha cercato di sistemare dogmaticamente la categoria dei diritti della persona, estrapolando dalla casistica alcune caratteristiche tipiche di queste posizioni soggettive.
Si tratta di diritti di natura assoluta (diritti assoluti), nel senso che possono essere tutelati erga omnes e non solo nei confronti di chi sia entrato in contatto con il titolare.
Oltre che assoluti, sono diritti di natura non patrimoniale, nel senso che i diritti della persona non hanno un valore economico predeterminato corrispondente. Una parte della dottrina, utilizzando un concetto ampio di patrimonio come insieme delle situazioni giuridiche e dei beni–interessi che gravitano nella sfera giuridica di un singolo individuo, ha affermato che i diritti della persona possono essere visti anche come diritti di natura patrimoniale. Quest'ultima accezione assume rilievo nel momento in cui occorre quantificare il risarcimento per il danno arrecato a tali diritti.
Sono anche diritti personalissimi, nel senso che non possono essere oggetto di alienazione né di atti dispositivi di qualsiasi genere. Ma, se è vero che il bene–salute non può essere ceduto, è anche vero che lo stesso diritto leso comporta il risarcimento del danno: e questo non è altro che un comune diritto di credito, cedibile e trasmissibile (soprattutto nel caso di successione mortis causa).
I diritti della persona sono diritti imprescrittibili, perché il non-uso in nessun caso ne comporta l’estinzione.

[modifica] Cenni storici

In Italia, a parte le «guarentigie» dello Statuto albertino, mancava una tutela dei diritti della personalità, fino a quando la legge del 1941 sul diritto d'autore e il Codice del 1942 hanno disciplinato il diritto al nome e il diritto al ritratto, come articolazioni del cd. diritto all'autodeterminazione.
La prima legge in materia, ricordata dalla dottrina, è quella tedesca del 1907 sull'uso delle fotografie e sulla tutela del ritratto, emanata dopo lo scandalo che nacque dalla pubblicazione di alcune fotografie di Otto von Bismarck sul letto di morte.

[modifica] Il diritto al ritratto

Il diritto al ritratto è disciplinato dall'articolo 96 della legge sul diritto d'autore, che richiama i concetti di notorietà delle persone e di interesse pubblico, per arrivare ad affermare che non è necessario il consenso della persona (se è notoria, cioè famosa) per l'utilizzo o la divulgazione del ritratto.
Nel 1959, la Cassazione ebbe a decidere il caso di un noto uomo politico che si lamentava del fatto di essere stato inserito in uno spot pubblicitario mentre parlava in un comizio tenuto in un luogo dove si producevano carciofi. In quel caso, la Cassazione ha dato rilievo alla cd. decontestualizzazione, chiarendo che occorreva il consenso dell'uomo politico anche se famoso, ed anche se la ripresa era avvenuta in occasione di un comizio pubblico. Lo scopo di lucro della società che aveva utilizzato le riprese a fini pubblicitari fu considerato recessivo rispetto al diritto al ritratto dell'uomo politico.
Pochi anni dopo, nel 1963, la Cassazione si occupò del caso di Nilla Pizzi, che chiedeva un risarcimento ad una società che aveva venduto cartoline con il suo ritratto, senza averne il consenso. In questo caso, la Cassazione respinse la dmanda risarcitoria, affermando che la cantante era troppo famosa e non occorreva il suo consenso per l'utilizzo della sua immagine.
Nel corso del tempo, si è ammesso che un soggetto (anche famoso) possa stipulare un contratto di sfruttamento dell'immagine (ciò che nei Paesi anglosassoni si chiama right of publicity), in quanto si è riconosciuta una valenza patrimoniale dell'immagine.
Nel 1979, la Cassazione ammise l'esistenza di un danno al ritratto, nel caso di un notissimo calciatore la cui immagine era stata riprodotta in un bambolotto. Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità fu molto lineare: a prescindere da eventuali lesioni al decoro della persona, il consenso del calciatore era comunque necessario perché la messa in vendita dei bambolotti gli precludeva la possibilità di concludere un contratto di utilizzazione dell'immagine, con conseguente danno alla chance.
Dagli anni '80 ad oggi, la Cassazione ha sempre ammesso in tutti i casi la valenza patrimoniale del diritto al ritratto, ritenendo illecita la condotta di chi -senza il consenso del titolare- sfrutta a scopo di lucro l'altrui immagine, anche utilizando un sosia.

[modifica] Il diritto all'immagine sociale

Fin dagli anni '70, la giurisprudenza ha individuato e tutelato il diritto all'immagine sociale, in diretta applicazione dell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto all'immagine sociale è ontologicamente diverso dal diritto al ritratto: quest'ultimo riguarda il diritto alla propria identità fisica, anzi fisionomica, mentre l'immagine sociale è la proiezione dell'individuo nella società.
Per meglio comprendere questa differenza, si può fare riferimento a due casi giudiziari di un certo rilievo:

  • nel 1985, un noto oncologo lamentava che alcune proprie dichiarazioni erano state indebitamente riportate per fare pubblicità ad una marca di sigarette: le parole erano state effettivamente pronnciate, ma in un contesto del tutto diverso, e cioè nell'ambito di attività che volevano limitare (non incrementare) il fenomeno del fumo. La Cassazione in questo caso ha riconosciuto il diritto all'immagine sociale del medico, con conseguente risarcimento del danno;
  • nel 1991, la RAI aveva preparato uno sceneggiato che ricordava la tragica morte di un calciatore ucciso da un gioielliere per uno scherzo che simulava una rapina. La RAI aveva descritto nello sceneggiato la personalità del gioielliere, calcando il lato del carattere dell'attaccamento al denaro (che avrebbe leso il diritto all'immagine sociale dell'omicida): in conclusione, il gioielliere non ha ottenuto alcun risarcimento, in quanto è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico a conoscere i fatti descritti, che erano sostanzialmente veritieri.

Il diritto all'immagine pubblica spesso compare nei repertori giudiziari sotto il nome di diritto alla reputazione, espressione ampia che racchiude diversi aspetti e può essere riferito anche a persone giuridiche, associazioni, partiti, ecc.
La cd. reputazione politica riguarda fatti o affermazioni attribuite a uomini politici che incidono negativamente sulla credibilità del personaggio.
La cd. reputazione economica non riguarda soltanto le ipotesi di concorrenza sleale, cioè la divulgazione di informazioni che possano risultare offensive per la vittima, ma anche le ipotesi di vendita per corrispondenza di un prodotto destinato ad una distribuzione controllata, o le ipotesi di esposti e denunce (che si rivelino poi infondate) riguardanti una presunta attività inquinante dell'imprenditore.
La cd. reputazione artistica è stata riconosciuta nel caso di un attore, la cui partecipazione in un film era già stata pubblicizzata, ma poi ne era rimasto escluso.

[modifica] Il diritto all'identità personale

Anche questa figura è di elaborazione giurisprudenziale, e si è affermata a partire dagli anni '80. Si tratta del diritto alla 'proiezione esterna della persona, con riferimento alle proprie caratteristiche e manifestazioni ideologiche. L'identità personale si differenzia dal diritto all'immagine sociale, perché quest'ultima non è tutelata se l'indebito utilizzo dell'immagine è migliorativo rispetto alla vera immagine della persona.
La giurisprudenza ricostruisce il diritto all'identità personale volta per volta attraverso il richiamo a vari riferimenti normativi, come ad es. il diritto all'onore, alla dimensione socio-politica, ecc., ed inoltre spesso ha tutelato tale diritto anche con riferimento a persone giuridiche ed associazioni non riconosciute.
Nella prassi, si è posto il problema della sussistenza del diritto all'identità personale, in presenza di provvedimenti della Pubblica amministrazione. E' stata molto criticata la decisione di un Tribunale che ha ritenuto sussistente un diritto a non essere denigrato dalla commissione di concorso, in un caso in cui il candidato (bocciato) ad un concorso pubblico rivendicava il ripristino della propria identità personale, che egli assumeva essere stata violata dal giudizio negativo dei commissari d'esame. Nella specie, il tribunale ha ritenuto sussistente una sorta di fumus persecutionis nei confronti del candidato bocciato.

[modifica] Il diritto alla salute

La tutela della salute si ricava direttamente dall’art. 32 della Costituzione: inizialmente, il concetto di salute era inteso in senso limitativo, cioè solo come assenza di malattie o di infermità, fisiche e psichiche. Nel tempo, e sfruttando la delibera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1977 (denominata "Salute per tutti", poi culminata nel 1984 con l'adozione, da parte degli Stati Membri, di strategie regionali di HFA, ossia Health For All), si è giunti ad una nozione molto più ampia di salute, come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale", quindi con riferimento al benessere del soggetto nell’ambiente salubre, alla fruibilità dei servizi minimi sufficienti per l’integrità fisica e sociale dell’ambiente, ecc.
Il danno alla salute si distingue, pertanto, per ampiezza e portata, dal danno biologico (più circoscritto alle lesioni dell’integrità psico–fisica), nonché dal danno alla integrità della vita di relazione (relativo a qualunque lesione che renda impossibile al soggetto di essere sé stesso nei rapporti con gli altri).

[modifica] Il danno biologico: cenni e rinvio

Negli anni '70, dottrina e giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 184/1986; 88/1979; 87/1979) hanno elaborato l'attuale configurazione del danno "biologico", come danno alla fisicità della persona che comporta una invalidità.
Il danno biologico è stato riconosciuto ad esempio ad alcuni soggetti che avevano contratto la malattia a seguito di vaccinazione obbligatoria antipolio (ai sensi della legge n. 51 del 1966).
La legge del 1966 originariamente non prevedeva alcun indennizzo, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 307 del 1990, ha dichiarato incosituzionale la legge n. 51 nella parte in cui non prevede un'equa indennità. La successiva legge n. 210 del 1992 ha poi previsto particolari indennità in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

[modifica] Il danno alla integrità della vita di relazione

E' una figura elaborata negli anni '80 dalla dottrina e ripreso dalla giurisprudenza, e consiste nel diritto ad avere rapporti con gli altri mantenendo inalterata la propria sfera fisica e psichica.
Non c'è dubbio che la vittima di un incidente stradale o di un infausto intervento chirurgico abbia diritto ad un risarcimento: ma se tale incidente ha leso la sfera sessuale della vittima, anche il coniuge di questa potrà chiedere il risarcimento per la lesione del suo diritto riflesso ad avere rapporti sessuali.
Le lesioni di carattere psichico sono disciplinate dall'art. 2059 del Codice civile. Particolare rilevanza sta assumendo in questo settore il caso delle nevrosi "da indennizzo" come conseguenza dell'assegnazione a mansioni lavorative inferiori alla qualifica posseduta (cd. danno da demansionamento). In dottrina invece si afferma che anche le lesioni di carattere psichico (in termini di stress, fastidio, esasperazione, tensione psichica) sono un aspetto integrante del diritto alla salute, specie quando comportano la menomazione delle facoltà intellettive della vittima, sotto il profilo del danno alla vita di relazione.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni



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