Libertà di manifestazione del pensiero
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La libertà di manifestazione del pensiero è una delle principali libertà fondamentali riconosciute alle persone.
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[modifica] Disciplina della libertà di manifestazione del pensiero
[modifica] Fondamenti nelle Costituzioni
Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:
- art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione
- art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere
Una definizione soddisfacente della libertà di manifestazione del pensiero appartiene al primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:
- Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.
[modifica] L'art. 21 della Costituzione italiana
La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista. L'art. 21 Cost. stabilisce quanto segue:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
[modifica] Diritti e libertà
L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:
- i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte Costituzionale n. 126/1985)
- i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità)
- il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali
- diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico
- libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero)
- diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare
- libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi
- diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati
- per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.
[modifica] Limiti
I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
- il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
- il diritto alla riservatezza
- i segreti, come il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
- l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) che reputazione (che, violata, origina la diffamazione)
[modifica] Voci correlate
- Libertà e diritti fondamentali
- Costituzione italiana
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Privacy
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