Diritto di asilo
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Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'art. 14, come diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite.
Hanno dunque diritto di asilo i "rifugiati". Quello di "rifugiato" è uno status riconosciuto, secondo il diritto internazionale (art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951), a chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni. Il riconoscimento di tale status giuridico è attuato dai governi che hanno firmato specifici accordi con le Nazioni Unite, o dall’UNHCR secondo la definizione contenuta nello statuto dell’Alto Commissariato.
In questo senso, l'asilo politico è un caso particolare di diritto di asilo, è il diritto di asilo, cioè, di chi è perseguitato per le proprie opinioni politiche, e che è perciò un rifugiato politico.
Nota: solo in italiano, accanto a "rifugiato", è ormai consuetudinario l'uso improrio del termine "profugo" per definire chi, costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni, violazioni di diritti umani e catastrofi nazionali, non possiede tuttavia il riconoscimento dello status di rifugiato. In altre lingue, infatti, "profugo" è tradotto con parole tipo refugee, réfugié.
[modifica] Storia
Il diritto d'asilo è un'antica nozione giuridica secondo la quale una persona perseguitata nel proprio paese per via delle proprie opinioni politiche o credenze religiose, poteva ricevere protezione da parte di un'altra autorità sovrana, come un altro Stato o una Chiesa. Questo diritto ha radici antiche nella tradizione occidentale —anche se era già riconosciuto dagli antichi egizi, greci (per i quali era anche una consuetudine di ospitalità), ebrei— : Cartesio ricevette asilo in Olanda, Voltaire in Inghilterra, Hobbes in Francia (assieme a molti nobili inglesi durante la Guerra Civile Inglese), etc.
[modifica] Diritto di asilo e diritti dei rifugiati nel Diritto internazionale
[modifica] Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951)
La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 sono alla base del diritto internazionale del rifugiato. Secondo la Convenzione, un rifugiato è un individuo che:
- ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua
-
- razza,
- religione,
- nazionalità,
- appartenenza ad un particolare gruppo sociale,
- opinione politica;
- si trova al di fuori del suo paese d’origine; e
- non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.
[modifica] Convenzione OUA sui rifugiati (Addis Abeba, 1969)
E' la “Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa” adottata nel 1969 dall’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) che, riconoscendo la Convenzione ONU del 1951 come “lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati” e facendone propria la definizione di rifugiato, amplia la definizione stessa e racchiude altre disposizioni non esplicitamente contenute nella Convenzione di Ginevra riguardanti:
- il divieto di respingimento alla frontiera,
- l’asilo,
- l’ubicazione degli insediamenti di rifugiati,
- il divieto per i rifugiati di svolgere attività sovversive,
- il rimpatrio volontario.
[modifica] Dichiarazione di Cartagena (Cartagena, 1984)
La dichiarazione di Cartagena (Colombia) sui rifugiati fu elabotata da rappresentanti di governo e intellettuali messicani e panamensi, in occasione di una crsi internazionale in America Latina, sulla traccia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e di cui estende la definizione di rifugiato a coloro i quali fuggono dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza o la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico.
Non giuridicamente vincolante, la Dichiarazione di Cartagena è stata in più occasioni sostenuta dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani. La maggior parte dei paesi centro e sud-americani, aderenti alla Convenzione ONU del 1951 e/o al Protocollo aggiuntivo, hanno applicato tale definizione di rifugiato più estensiva, alcuni paesi addirittura recependola nelle legislazioni nazionali.
[modifica] Convenzione europea per la salvaguardia dei ditritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950)
[modifica] Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York, 1984)
[modifica] In Europa
Secondo la Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Stato competente per l’esame della richiesta dello Status di Rifugiato (paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) ed il Regolamento “Dublino II” (CE n. 343/2003) garantiscono ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema dei cosiddetti "rifugiati in orbita").
I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo.
[modifica] In Italia
In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione:
-
- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La Convenzione di Dublino, in vigore qui dal 1997, stabilisce che l’Italia è competente ad esaminare una richiesta di riconoscimento dello status, nei casi di:
- Presenza in Italia i parenti
- Ingresso in Italia con permesso di soggiorno o visto italiano
- Ingresso irregolare (senza documenti o senza visto in uno dei paesi dell’Unione Europea attraverso l’Italia. In questo caso l’Italia diviene responsabile in quanto primo Paese di ingresso.
Tuttavia, come Amnesty International ha evidenziato nel "Rapporto Annuale 2006", nonostante l'Italia aderisca alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, non si è ancora dotata di una legge specifica e completa sul diritto di asilo. Nella pratica, l’asilo è disciplinato dalla legge sull’immigrazione del 1990, così come emendata nel 2002 dalla Legge 30 luglio 2002, n.189 (cosiddetta "legge Bossi Fini"), il cui regolamento di attuazione è entrato in vigore il 21 aprile 2005.
Secondo l'UNHCR nel 2003, l'Italia ospitava 12.440 rifugiati provenienti da 40 nazioni diverse, in maggior parte dai Balcani (albanesi, kosovari), dal Medio Oriente (curdi, da Iraq e Turchia) e dal Corno d’Africa; ciò rispetto ai 17.093.361 rifugiati nel mondo, di cui 5.368.405 in Europa.
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito italiano dell'UNCHR l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)
- Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del rifugiato a cura dell'UNHCR
- Testo della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967
- Testo della Dichiarazione di Cartagena del 1984
- Testo della Convenzione europea per la salvaguardia dei ditritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950
- Testo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984
- Testo dela Convenzione OUA del 1969
- dirittoasilo.it
- Sito della Onlus CIR, Consiglio Italiano per i Rifugiati
[modifica] Voci correlate
- Diritti umani
- Immigrazione
- Emigrazione
- Diritto internazionale
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
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