Separazione dei poteri
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La separazione dei poteri, per come è stata descritta da Montesquieu, è uno dei principi fondamentali delle democrazie moderne. Essa consiste nella separazione dei tre poteri che costituiscono lo stato:
- Il potere legislativo (di redigere ed approvare le leggi) (Parlamento)
- Il potere esecutivo (di far rispettare le leggi) (Governo)
- Il potere giudiziario (di giudicare chi viola la legge) (Magistratura)
Successivamente la stampa è stata da molti considerata come un quarto potere, in quanto come mezzo di informazione di massa ha il grande potere di influenzare le opinioni e scelte della popolazione. Più tardi, con l'afferazione del mezzo televisivo, che ha una penetrazione ancora maggiore della carta stampata, è stato definito quinto potere. Questi concetti relativamente nuovi non sono però stati ancora adottati in nessuna delle costituzioni in vigore nel mondo.
[modifica] Origini del principio di tripartizione dei poteri
Già Aristotele distingueva tre momenti dell'attività dello Stato:
- quello in cui lo Stato detta le norme e le regole di condotta (momento primario);
- quello in cui lo Stato assicura l'osservanza delle norme attraverso la risoluzione delle controversie e l'attuazione coattiva;
- quello in cui lo Stato soddisfa bisogni collettivi attuando le norme da esso stesso poste.
Originariamente, quindi, si era già affermato il principio di competenza che presiedeva al rapporto esistente tra due centri di imputazione di interessi e poteri, nel senso che alcuni atti vanno compiuti istituzionalmente da alcuni soggetti (e non da altri).
Il principio della tripartizione dei poteri aveva inizialmente un contenuto politico, di garanzia delle libertà civili, perché ciascun potere aveva le sue proprie funzioni e faceva da punto di equilibrio per gli altri due. Senonché, una divisione così netta e assoluta non è mai stata attuata in nessun Paese e in nessun tempo, perché scinderebbe l'unità dello Stato e ne arresterebbe il funzionamento.
[modifica] Evoluzione del principio
I primi ad aver formulato, in epoca relativamente moderna, il concetto di separazione dei poteri sono stati John Locke e Montesquieu nel XVIII secolo.
L'idea alla base di questa separazione è di impedire che tutti i poteri dello Stato siano concentrati nelle mani di una sola persona o di un gruppo ristretto di persone. Questo metterebbe infatti a rischio il rispetto dei diritti dei cittadini.
La separazione funzionale dei poteri diminuisce il rischio che si affermi una dittatura o un regime totalitario, anche se non lo elimina del tutto; infatti ad esempio non ha impedito che Napoleone III riuscisse nel suo colpo di stato.
La separazione del potere non è solo funzionale ma in alcuni ordinamenti statuali, che per ciò stesso sono definiti federativi, il potere è diviso anche territorialmente, dando ai diversi livelli di governo completa automonia in una sfera di intervento che è esclusivo di oguno di essi.
[modifica] Le tre funzioni
Nella pratica, la separazione dei poteri non è mai totale. Nelle democrazie rappresentative moderne, la divisione dei poteri è attenuata per quanto riguarda il potere esecutivo e il potere legislativo: questo perché sia il Primo Ministro che il Parlamento traggono la loro legittimazione dall'investitura popolare.
In realtà, le tre funzioni (legislativa, amministrativa e giurisdizionale, in vista dell'unità dello scopo cui tendono, sono intimamente connesse e si condizionano a vicenda, in maniera tale da non poter essere separate e porsi come indipendenti l'una dall'altra.
Le Camere, tipico organo legislativo, hanno anche funzioni di carattere amministrativo (approvazione del bilancio, nomina dei propri impiegati, inchieste, controlli sul Governo attraverso interrogazioni e interpellanze) e di carattere giudiziario (decidono sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri membri).
Così, l'Esecutivo esplica anche funzioni legislative (leggi delegate, decreti aventi valore di legge, regolamenti in veste di d.P.R. e giudiziarie (il Presidente della Repubblica esercita il giudizio di grazia ex art. 87 della Costituzione).
A loro volta, gli organi giudiziari esercitano funzioni amministrative, ad esempio in materia di volontaria giurisdizione.
Il principio tendenziale della divisione dei poteri non è solo criterio di specificazione di organi e funzioni, ma è anche criterio di coordinazione per l'unicità dello Stato, che rimane uno e inscindibile.
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