Devoluzione
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Il termine devoluzione (in inglese devolution) viene usato per indicare la concessione di poteri da parte di un governo centrale a favore di un governo a livello regionale o locale, secondo il principio della sussidiarietà, oppure, nell'Ancien régime, il passaggio della successione di un territorio ad un erede legittimo (vedi guerra di devoluzione).
Spesso i poteri devoluti sono temporanei e rimangono in ultima analisi in capo al governo centrale. Qualsiasi assemblea devoluta può essere abrogata dal governo centrale, nello stesso modo in cui può essere abrogata una legge. I sistemi federali differiscono in quanto i poteri e le funzioni delle entità federate sono garantiti dalla costituzione o, comunque, da norme di rango costituzionale.
In realtà, l'applicazione dei modelli di governo "federali" o "accentrati" e le ripartizioni di competenze tra Governo centrale ed enti a livello inferiore differisce notevolmente nelle varie esperienze statali ed ogni paese vanta le sue peculiarità. La devoluzione può essere principalmente finanziaria, in cui vengono concesse alle regioni fonti d'entrata e capitoli di spesa in precedenza amministrati dal governo centrale. In genere, la devoluzione implica anche il potere di legiferare su alcune materie.
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[modifica] La devolution in Italia
Pur esistendo il corretto termine italiano, il termine inglese devolution viene usato nell'attualità politica italiana per indicare il passaggio di attribuzione di poteri su talune materie (esempio: scuola, sanità) dallo stato alle regioni.
Lo scopo di questo passaggio è attribuire i diritti e i doveri connessi alla gestione delle materie oggetto del processo di devolution ad organi dello stato più vicini ai cittadini che beneficiano di tali servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà.
Il termine viene utilizzato impropriamente, visto che in Italia al decentramento corrispondono puntuali riforme della costituzione.
[modifica] La Riforma costituzionale del 2001
Nel 2001 è stata approvata una riforma della Costituzione Italiana che ha notevolmente ampliato le competenze regionali. In precedenza le Regioni avevano potestà legislativa su determinate materie, nel quadro della legislazione statale. Per le materie non menzionate dall'art. 117, della Costituzione, la competenza legislativa era di esclusiva pertinenza statale. Con la riforma del 2001, si è capovolta la prospettiva: l'art. 117 ora prevede al primo capoverso, una lista tassativa di materie soggette alla potestà legislativa statale ed al terzo comma un elenco altrettanto tassativo, di materie sottoposte alla legislazione concorrente (in cui la potestà legislativa spetta sempre alle regioni, ma nel quadro dei principi fondamentali posti dalla legge statale). Per le materie di non esclusiva competenza statale o non sottoposte alla legislazione concorrente, la potestà legislativa è esclusivamente regionale (art. 117 cost., comma quarto).
[modifica] La Riforma costituzionale del 2005
Per approfondire, vedi le voci Referendum costituzionale del 2006 e Premierato. |
Nel corso della XIV Legislatura è stato presentato un ampio disegno di legge di riforma della II parte della Costituzione (da parte del Ministro per le riforme e la Devolution Umberto Bossi), che, come si può leggere nell'apposita pagina del sito del Governo, "rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution)."
Nel titolo I, dedicato al Parlamento, le novità principali sono la trasformazione del Senato in Senato Federale, eletto contestualmente ai Consigli Regionali, e la modifica del procedimento legislativo. Si delineano tre tipi di procedimento: uno a prevalenza Camera, l'altro a prevalenza Senato, il terzo in cui le due Camere sono poste in posizione paritaria.
Nel titolo III dedicato al Governo, viene modificata la figura del Presidente del Consiglio (che muta nome in primo ministro). Al primo ministro viene riconosciuto il potere (prima formalmente esercitato dal Presidente della Repubblica su sua proposta) di nominare e revocare i membri del governo e di indirizzarne il lavoro. In più, in forza delle cosiddette norme anti ribaltone (art. 94 cost. riformato) a seguito del voto di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo ministro (c.d. sfiducia costruttiva).
La devoluzione suaccennata si concretizza nella riforma del titolo V (dedicato alle regioni ed agli enti locali): Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale;
- ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Altre materie inquadrate nella legislazione concorrente dalla riforma del 2001, tornano di esclusiva competenza statale (passano, in altre parole, dal terzo comma dell'art. 117 cost. al secondo). Queste materie sono:
- la sicurezza del lavoro
- le norme generali sulla tutela della salute
- le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza
- l' ordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche")
- l'ordinamento delle professioni intellettuali
- l'ordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
- la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di rilevanza non nazionale).
Altre disposizioni costituzionali sono state significativamente riformate (CSM, Corte Costituzionale). Vedi anche: Progetto di riforma costituzionale del 2005
Come riforma costituzionale non approvata in seconda lettura dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la devoluzione sarà sottoposta a referendum popolare di conferma su richiesta di alcuno dei soggetti elencati all'art. 138, secondo comma, della Carta Costituzionale (ossia, almeno un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali). Il referendum, svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, sancisce la bocciatura della riforma.
[modifica] Punti salienti
- Fine del bicameralismo perfetto, del «bicameralismo paritario assurdo e ingombrante» (come lo definì Crisafulli) ; introduzione di un bicameralismo imperfetto, sulla scia delle maggiori e più efficienti democrazie: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia.
- Il procedimento legislativo monocamerale dimezza (almeno) i tempi dell'iter legislativo: le leggi non dovranno più fare infinitamente la spola fra Camera e Senato, mentre oggi si richiede il consenso dei due rami del parlamento anche su punti e virgole.
- Si riduce di circa 200 unità il numero dei Parlamentari.
- La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
- I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
- La fiducia viene concessa e revocata dalla sola Camera dei Deputati. Con questo sistema la maggioranza uscita dalle elezioni del 2006 godrebbe di una maggiore stabilità.
- Le norme antiribaltone garantiscono la governabilità e tranne il caso della fiducia costruttiva rimettono la scelta subito agli elettori, dando il giusto peso al popolo sovrano.
- Il Primo ministro non è più semplice mediatore fra le forze di coalizione, ma effettivamente capo del governo, avendo il potere di nominare e revocare i ministri e di chiedere e ottenere dal Presidente lo scioglimento delle Camere (come avviene nel Regno Unito, la più antica monarchia costituzionale).
- Si federalizza l'ordinamento, dando più poteri alle Regioni, sulla scia dell'esperienza delle Regioni a Statuto Speciale.
- Si democratizzano le riforme della Costituzione, potendo essere sempre sottoposte a referendum confermativo, cosa oggi impossibile, se in seconda lettura le Camere le votassero con maggioranza dei due terzi.
- Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
- Si dà protezione costituzionale alle Autorità garanti dei cittadini e dei consumatori.
[modifica] Valutazioni
Nel corso del dibattito sulla riforma, approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2005, si è discusso sulla portata del decentramento. Attribuendo, secondo alcuni, troppi poteri agli enti locali si creerebbero differenze tra i cittadini. Secondo i critici, infatti, i cittadini delle regioni più ricche ed efficienti finirebbero per godere di servizi migliori.
D'altra parte si è sostenuto che questa disparità già esiste e non è stata risolta dallo Stato centrale, mentre una maggiore responsabilizzazione degli enti locali potrebbe incentivare questi ultimi a migliorare le prestazioni erogate la concorrenza tra le regioni potrebbe far emergere soluzioni alternativi. Inoltre i favorevoli sostengono che i cittadini potrebbero avere un controllo più diretto e quindi migliore delle tasse versate essendo queste gestite a livello regionale.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
- Articolo su Wikinotizie: Devoluzione e riforma Costituzionale
[modifica] Collegamenti esterni
- Il testo della riforma al Senato
- Resoconto della seduta di approvazione al Senato
- Risorse sul decentramento delle politiche sociali in Italia
- Confronto articolo per articolo tra la Costituzione proposta e quella in vigore (a cura del servizio studi del Senato)
- Raccolta normativa del Senato (file pdf di 1,06 MB)
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