Legge Maccanico
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Legge n. 249 del 31 luglio 1997 - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo".
La legge Maccanico si proponeva di fornire una più completa formulazione di una normativa in materia di comunicazione televisiva e nello stesso tempo, anche affrontare le tematiche dell'antitrust, in conformità ai principi di pluralismo già richiamati dalla Legge Mammì del 1990. Anch'esse, però non viste come semplice applicazione dei pricipi ordinari per gli altri settori affidati all'Autority per la concorrenza e il mercato.
Di qui la decisione di istituire una nuova Autority indipendente, denominata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1 c. 1)
Indice |
[modifica] Compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
I principali compiti dell'autorità per la garanzia delle comunicazioni sono così previsti dalla Legge Maccanico:
- 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, lpino;
- 2) elaborare i piani di assegnazione delle frequenze.
- 3) definire le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuovere gli interventi per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche;
- 4) determinare gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
- 5) curare la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione.
[modifica] Gli altri punti fondamentali della legge Maccanico
- ridenominazione del "Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" in "Ministero delle comunicazioni" (art. 1 c. 2)
- divieto di qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante
- divieto per un soggetto destinatario di concessioni televisive di raccogliere proventi in misura superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale. Questo tetto si poteva stimare in circa 4 miliardi di euro (su un valore totale del mercato di 12 miliardi), e sarà poi modificato, dalla successiva legge Gasparri del 2004.
[modifica] L'applicazione della legge
Mentre la parte istitutiva dell'Autority trovò una effettiva attuazione, tutta la parte relativa al piano delle frequenze fu estremamente ostacolato. Non aveva, infatti risolto il nodo posto dalla sentenza del 1994 della Corte Costituzionale che aveva stabilito il principio che non era possibile che un solo soggetto fosse titolare di tre reti nazionali su otto. Retequattro avrebbe dovuto pertanto restituire le frequenze occupate senza una concessione amministrativa.
Questa clamorosa disapplicazione della legge ha paralizzato tutta l'attività di redazione del piano delle frequenze che è rimasto, perciò inapplicato. Si è continuato ad operare su una situazione di fatto fino all'attuale fase di creazione di un Catasto delle frequenze
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