Interesse ad agire
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Nel campo del diritto processuale civile, l'interesse ad agire è una delle c.d. condizioni dell'azione: in carenza di tale interesse il giudice non può cioè passare all'esame della fondatezza della domanda nel merito. La sua mancanza è perciò rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Con l'espressione "interesse ad agire" è rubricato l'articolo 100 del vigente Codice di Procedura Civile, nel quale si legge che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".
Tale interesse consiste nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale e si concreta infine nell'affermazione della lesione dell'interesse sostanziale e nell'idoneità a soddisfarlo da parte della sentenza chiesta al giudice dalla parte. Si deve sottolineare come la lesione lamentata dal soggetto deve essere solamente affermata e non concretamente avvenuta, in quanto il fatto che la lesione sia stata realmente sofferta o meno è questione che attiene al merito della domanda (mentre l'interesse ad agire è questione di rito).
Consistendo quindi l'interesse ad agire nella semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto si capisce come tale condizione dell'azione sarà quasi sempre presente (come rileva la dottrina più moderna), mancando solo in ipotesi scolastiche in cui l'attore evidenzi nella sua stessa domanda l'adempimento del credito per il quale chiede la condanna del convenuto (non può egli infatti avere interesse ad agire con un'azione di condanna in ordine ad un credito che gli è già stato saldato), oppure nel caso in cui un soggetto impugni un contratto riproduttivo di un precedente accordo ormai non più contestabile. Più numerose invece sono le ipotesi di carenza dell'interesse ad agire nel campo delle azioni di accertamento, carenza che ricorrerà ogni volta in cui sia mancata e manchi una contestazione reale, attuale e concreta, da parte dell'avversario, in ordine ad un determinato diritto.
Nei gradi di impugnazione l'interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare.
[modifica] Testi Normativi
Codice di Procedura Civile - Art. 100.
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