Arbitrato
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[modifica] Definizione
In diritto, l'arbitrato è una modalità di soluzione stra-giudiziale (cioè senza ricorso a processo ordinario) delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimetno di una apposita clausola compromissoria o, successivametne dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
l'Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri. Una prima grande classificazione si rinviene avendo attenzione alla modalità di svolgimento della procedura. Invero, se gli arbitri nel loro giudicare seguano le norme del Codice di Procedura Civile si di parla di arbitrato rituale e la statuizione finale avrà efficacia di sentenza. Ove invece gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura l'arbitrato sarà irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.
Inoltre l'arbitrato viene distinto in sarà arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.
[modifica] Efficacia
Il lodo ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo inoltre può essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile al titolo VIII (artt. 806-840), che le materie che hanno ad oggetto diritti disponibili".
La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all'esito di un arbitrato (clausola compromissoria) deve essere espressa nel contratto (o in concorde atto distinto, compromesso) e non può mai essere presunta. Gli arbitri, poiché possono essere più d'uno, devono sempre essere in numero dispari affinché si abbia esito determinato dell'arbitrato (sia sempre possibile, cioè, una pronuncia presa a maggioranza semplice) ed anche nel caso che il contratto ne preveda un numero pari, spetta al presidente del tribunale nominarne un altro aggiuntivo.
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