Sangiovese di Romagna riserva
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Sangiovese di Romagna | |
Istituito con decreto del | 09/07/1967 |
Gazzetta Ufficiale del | 14/08/1967, n 203 |
Resa (uva/ettaro) | 110 q |
Resa massima dell'uva | 65,0% |
Titolo alcolometrico naturale dell'uva | 11,0% |
Titolo alcolometrico minimo del vino | 11,5% |
Estratto secco netto minimo | 20,0‰ |
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Il Sangiovese di Romagna riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Rimini; per fregiarsi in etichetta della specificazione aggiuntiva «Riserva», deve essere sottoposto obbligatoriamente a invecchiamento di almeno 48 mesi.
Indice |
[modifica] Caratteristiche organolettiche
- colore: rosso rubino talora con orli violacei.
- odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola.
- sapore: secco, armonico, talvolta anche un po' tannico, con retrogusto amarognolo.
[modifica] Cenni storici
[modifica] Abbinamenti consigliati
[modifica] Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
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