Pubblico ufficiale
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[modifica] Definizione
La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 del codice penale:
Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
[modifica] Normativa di riferimento
Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica.
Dopo la legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).
La l. 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica.
È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)
Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente pubblico non è conditio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910).
Sono pubblici ufficiali coloro che:
- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
- decisionali;
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
- di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).
L’esercizio di fatto delle funzioni, senza che cioè ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, a patto che non si commetta il reato di usurpazione di potere (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile.
Tra le funzioni pubbliche devono essere ricomprese anche quelle di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale.(Cass. Pen., Sez. VI, 95/202649)
La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio
[modifica] Poteri
L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici ufficiali.
Questi sono abilitati a:
- assumere informazioni;
- ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;
- effetuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
- sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione.
[modifica] Diritto penale
I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione
- Propria (art. 319 c.p.);
- Impropria (art. 318 c.p.);
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.).
[modifica] Casistica
Esempi di pubblici ufficiali sono:
- l’insegnante di scuola pubblica o privata
- il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione
- il medico ospedaliero
- le guardie venatorie (Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896)
- i componenti di una commissione di gara d’appalto
- ì militari in servizo