Reato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In diritto, si definisce reato un comportamento esteriore dell'uomo, sia esso ricondotto a un'azione positiva sia negativa e quindi omissiva, previsto dalle legge come tale, che si manifesta in contraddizione con la regola di condotta fissata nella norma incriminatrice, cui segue come conseguenza una sanzione penale.
Indice |
[modifica] Definizione formale di reato
Ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale.
[modifica] Definizione sostanziale di reato
Comportamento umano che a giudizio del legislatore contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale.
[modifica] Definizione formale-sostanziale di reato
Fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali; sempreché la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanziondi di tipo non penale siano sufficienti a garantire una efficace tutela.
[modifica] La classificazione dei reati
Il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità (o l'opportunità) teoretica e restano pertanto nell'analisi più che altro come tracce convenzionali. Si noti comunque che la classificazione dei reati (come molti altri argomenti del diritto) non si preserva esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e - anche per questo - è peraltro suscettibile di variazioni nel tempo; conviene dunque considerare la preminenza dell'aspetto di convenzionalità attuale nella elencazione di alcuni fra i principali tipi classificabili.
[modifica] Delitti e Contravvenzioni
La divisione principale all'interno della categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni. Tale divisione risale al Codice Toscano del 1856 ed è stata accettata senza modifiche dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930. Il criterio distintivo delle due categorie accolto dal codice penale attualmente vigente è di natura formale. Stabilisce infatti l'art. 39 del codice che:
- Sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa.
- Sono contravvenzioni i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega la pena dell'arresto e dell'ammenda.
La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti: principalmente, mentre per i delitti si risponde a titolo di dolo, e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa, per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa. Inoltre, il delitto tentato è configurabile esclusivamente per i delitti.
[modifica] Reato proprio e reato comune
A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, il reato può essere distinto in proprio o comune:
- il reato comune può essere commesso da chiunque.
- il reato proprio può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito; il peculato e la concussione, ad esempio, possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio poiché la ratio specifica della norma consiste evidentemente proprio nell'evitare che il pubblico ufficiale o l'i.p.s. commettano azioni malvagie profittando della loro posizione, mentre la ratio generale intende preservare rispettabile la pubblica amministrazione. Altrettanto, il delitto di falsa perizia può essere commesso solo dal perito.
La qualità personale necessaria per il reato proprio può essere permanente oppure temporanea (o episodica), come nel caso del testimone in un procedimento giudiziario il quale, pur non trovandosi evidentemente stabilmente nella condizione di teste (non dovrebbe infatti trattarsi di una condizione frequente, si spera), può commettere il reato proprio di falsa testimonianza solo durante quel breve tempo in cui rivesta tale funzione.
Anche la situazione nella quale si commette l'illecito può essere permanente o temporanea: l'elettore che entri armato in un seggio elettorale può commettere quel reato proprio solo quando un seggio elettorale è presente, ed il seggio esiste per i soli pochi giorni di voto e di spoglio.
La situazione soggettiva dell'autore del reato proprio può essere assoluta o relativa: è assoluta quella condizione che una volta acquisita ha valore generale agli effetti dell'ordinamento, come per il caso del detto pubblico ufficiale, che tale è per l'universalità dei componenti la comunità che ne riconosce la carica e la funzione. È relativa invece quella condizione che ha valore solo per alcuni altri appartenenti alla medesima comunità, ma non per altri, come accade nell'infanticidio per la madre che cagiona la morte del proprio neonato (essa è l'unica madre di quel neonato, può essere madre di altri soggetti, ma non è ovviamente madre di chiunque - la condizione dell'autore è dunque relativa al solo soggetto passivo del reato). Da taluni si cita anche l'esempio dell'incesto, che consiste in una congiunzione carnale compiuta fra soggetti legati da vincoli di sangue o di affinità, sebbene questo reato sia più spesso e più a proposito citato per esemplificare quelle azioni umane normalmente lecite che divengono reato solo in presenza di particolari qualità dell'autore, ed in questo caso divengono reato proprio. Vi sono bensì azioni umane che costituiscono sempre reato, ma che a particolari condizioni divengono reato proprio: l'uccisione di un neonato è generalmente un omicidio, salvo che sia commessa dalla madre del neonato, nel qual caso diviene il già ricordato reato proprio di infanticido.
[modifica] Reato istantaneo, permanente e abituale
A seconda della natura e del momento consumativo del reato, in pratica della durata dell'illecito, e sotto l'aspetto degli effetti dell'azione delittuosa, il reato può essere istantaneo, permanente, continuato, abituale o professionale.
- il reato istantaneo si ha quando la condotta con la quale si viola la norma (e quindi si produce l’offesa al bene o valore tutalato dalla norma penale incriminatrice) si compie in un solo momento, in una sola frazione di tempo, come accade ad esempio per il reato contravvenzionale di spari in luogo pubblico. Non è altrettanto corretto, come però da molti si sostiene, includere anche l'omicidio fra i reati istantanei,
- il reato permanente è invece, il reato in cui l'evento lesivo e la sua consumazione perdurino per un certo lasso di tempo, come accade per il sequestro di persona. Non è pacifica in dottrina la distinzione fra il reato continuato ed il reato permanente, stante anche una qualche carenza di nitidezza lessicale, e la stessa distinzione normativa non è da tutti condivisa; la differenza consiste nella eventuale pluralità di azioni da considerarsi singolarmente reati ripetuti (reiterati), ovvero nella configurabilità di un reato unico, all'interno di un brano temporale rilevante durante il quale perduri una situazione di illecito. Il detto sequestro di persona, ad esempio, considerato come abusiva detenzione coattiva di una persona, è molto chiaramente un reato unico, la cui consumazione si compie operando nel tempo una serie di azioni tutte finalizzate alla commissione di quel delitto, di uno stesso disegno criminoso (reato continuato con pluralità di condotte). L'evasione fiscale del c.d. "evasore totale" è invece un reato continuato (poiché parte dalla data di scadenza del pagamento dovuto e cesserà solo al momento del pagamento) con il quale in una armonica condotta omissiva (al fine di perseguire un medesimo coordinato disegno criminoso) possono aversi più reati distinti (evasione IRPEF, evasione IVA, etc.).
- il reato abituale è un reato che si verifica solo in presenza di una condotta reiterata nel tempo da parte dello stesso autore, mediante più azioni identiche ed omogenee, come nel lenocinio o nel delitto di maltrattamenti in famiglia.
[modifica] Reato di condotta
Tenere una certa condotta, a prescindere dal rusultato (necessaria l'analisi del nesso di causalità da parte del giudice)
[modifica] Reato a forma vincolata e a forma libera
Con riguardo alla condotta si distinguono invece i reati a forma vincolata ed i reati a forma libera.
- I reati a forma vincolata sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre.
- I reati a forma libera sono i reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento, potendo essere le più varie le modalità della azione. (ad es. la norma penale che punisce l'omicidio tutela il bene della vita indipendentemente dalle modalità di aggressione)
[modifica] Reato di danno e reato di pericolo
Con riguardo alla offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma penale distinguiamo i reati di danno e i reati di pericolo.
- I reati di danno si configura quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutalto dalla norma penale incriminatrice.
- I reati di pericolo che si hanno, invece, nell'ipotesi in cui l'evento giuridico si sostanzi nella mera messa in pericolo del bene o valore tutalato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene.
Si suole distinguere ulteriormente in reati di pericolo concreto e reati di pericolo presunto I reati di pericolo concreto sono quelli nei quali il giudice valuta in base a un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato. Il pericolo è dunque per questi reati un elemento costitutivo della fattispecie. I reati di pericolo presunto sono quelli in cui la condotta viene sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità, in quanto questa è già prevista dal legislatore nella norma incriminatrice.
[modifica] Reato di pericolo concreto
Il pericolo deve effettivamente esistere e di volta in volta accertato dal giudice.
[modifica] Reato di pericolo astratto
Il pericolo è implicito nella stessa condotta, ma non è inibito all'accusato fornire la prova contraria.
[modifica] Reato di pericolo presunto
Sebbene il pericolo non è implicito nella condotta, viene comunque presunto "iuris et de iure" senza ammissione di prova contraria circa la sua concreta esistenza.
[modifica] Struttura del reato
La struttura del reato, negli anni, è stata oggetto di numerosi studi ed approfondimenti, volti ad unificare, dal punto di vista teorico-sistematico, le varie fattispecie criminose che il nostro ordinamento penalistico raccoglie. La dottrina, sia in passato che ai giorni nostri, utilizza due principali teorie per l'analisi della struttura del reato:
- Teoria bipartita (maggiormente sostenuta in giurisprudenza)
- Teoria tripartita (accolta da larga dottrina)
[modifica] Teoria bipartita
Il reato, essendo un atto giuridico, è composto da due elementi: quello soggettivo, che concerne l'autore del reato, e quello oggettivo, che si concentra sulla sua condotta.
[modifica] Elemento oggettivo
L'elemento oggettivo è costituito da una condotta, ovvero una modificazione del mondo esteriore, che consiste in un'azione od omissione contraria alla legge penale, dalla quale scaturisce un risultato, detto evento, collegato alla prima da un nesso causale
[modifica] La condotta
La condotta può essere commissiva (o positiva) e si sostanzia quindi in un'azione,in un fare; o può essere omissiva (o negativa) e si sostanzia quindi in un'omissione, in un non fare. L'omissione, a sua volta, può essere propria ed impropria. Si parla di "omissione propria" quando ai fini della configurabilità dell'illecito rileva la mera omissione o ritardo nell'azione, mentre si parla di omissione improria nelle ipotesi di reati commissivi mediante omissione (es. l'omicidio del neonato da parte della madre che omette di allattarlo)
[modifica] L'evento
Sussitono due concezioni dell'evento: concezione giuridica e concezione naturalistica. Secondo la concezione naturalistica l'evento consiste nella modificazione della realtà esteriore suscettibile di percezione sensoria. Tale concezione ritiene che possano esistere dei reati senza evento come ad es. nell'ipotesi dei reati di mera condotta in cui si ha la consumazione del reato con il sempplice porre in essere la condotta tipica (es.omissione di referto). Secondo la concezione giuridica, invece, l'evento si sostanzia nell'offesa del bene o valore tutelato dalla norma penale incriminatrice; offesa che può manifestarsi nella due forma della lesione o messa in pericolo. Tale teoria sostiene, per converso, che non possono esistere dei reati senza evento perché lo stesso reato si sostanza nell'aggressione di un bene giuridico. Quanto al reato di omissione di referto sostiene che il bene aggredito è quello dell'interesse dell'Amministrazione della giustizia di venire a conoscenza di quei fatti che possono costituire i presupposti per la persegiubilità d'ufficio di dati reati.
[modifica] Il nesso causale
Il nesso causale è il passaggio logico che rende l'evento una conseguenza della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest'ultimo, in quanto nessuno può essere considerato autore di un reato se l'evento non è a lui imputabile.
Per approfondire, vedi la voce Nesso di causalità. |
[modifica] Elemento soggettivo
Per approfondire, vedi le voci Colpevolezza, Dolo (diritto) e Colpa (diritto). |
[modifica] Teoria Tripartita
La teoria tripartita, suole suddividere la struttura del reato in tipicità, antigiuridicità e colpevolezza e suole definire il reato come: fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole.
[modifica] Tipicità
Per tipicità si intende la corrispondenza del fatto umano, posto in essere dal soggetto agente, ad una delle fattispecie criminose configurate dal nostro ordinamento. Il fatto, nel caso sussista tale corrispondenza, diverrà un fatto tipico. Il fatto tipico, quindi, sarà un'espressione di tutti quegli elementi costituenti la fattispecie criminosa tipizzata dall'ordinamento. La tipicità è, di conseguenza, espressione sia del principio di materialità, sia del principio di tassatività, poiché configura un fatto umano (nella teoria bipartita corrisponderebbe alla condotta e, quindi, all'elemento oggettivo) che, rileva ai fini del nostro ordinamento penalistico, solo se posto materialmente in essere dall'agente e solo se aderente a quelle ipotesi tassative, espressioni anche del principio di legalità, che lo stesso enuncia.
[modifica] Antigiuridicità
Qualora il fatto umano, si configuro come fatto tipico, perché possa sussistere un illecito penale, lo stesso deve essere anche antigiuridico, ossia, deve essere realmente "Contra Jus" e portatore di una lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento giuridico.
[modifica] Colpevolezza
Per approfondire, vedi la voce Colpevolezza. |
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia
- Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte Generale (4. ed. Zanichelli)
- Roberto Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte generale, Milano, 2003
- Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale (16ma ed. Giuffrè Editore 2003)
Collabora al Progetto WikiLex - Visita la Biblioteca del Diritto - Accedi al nostro portale | |
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |