Omicidio
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Per omicidio s'intende la morte di un uomo cagionata da un altro uomo con dolo, colpa o preterintenzione, senza il concorso di cause di giustificazione.
Indice |
[modifica] Interesse tutelato
L'interesse tutelato è la vita umana, pertanto non si avrà omicidio se l'oggetto della azione lesiva non era vivo al momento del fatto. Tale fattispecie ricorrerà invece nel caso di essere vivente ancorché non vitale (ex arg. art 2 Cost.)
[modifica] Elemento oggettivo
L'elemento oggettivo della fattispecie è estremamente conciso e plastico. Per integrarlo è sufficiente che un uomo (inteso come essere umano) provochi in qualsiasi modo la morte di un altro uomo (diverso dall' agente, quindi). Il nesso di causalità, in altre parole ha una funzione tipizzante e non ascrittiva. Presenta alcune difficoltà la definizione del termine morte: per sostanziare questo concetto ci si riferisce alla scienza della medicina forense, depositaria del compito di descrivere quando un essere umano non possa più descriversi come vivo. Generalmente ci si riferisce all'analisi delle funzionalità celebrali, ma non mancano riferimenti al monitoraggio dell'attività cardiocircolatoria. Altro problema è stabilire quando un essere umano sia nato, poiché, infatti, nel nostro ordinamento, l'arresto dello sviluppo dell'embrione, secondo tanta dottrina, non costituisce omicidio, bensì semmai è incriminata dalle leggi sull'aborto. Anche qui soccorre la scienza medico-legale, che per lo più richiama l'avvenimento delle doglie come momento iniziale della vita autonoma dalla madre.
Importante, inoltre, è ricordare che molto spesso l'evento-morte costituisce un aggravante di molti reati, i quali, tecnicamente non sono omicidi, pur se la morte di un uomo ne costituisce potenzialmente un elemento costitutivo.
[modifica] Elemento soggettivo
Il nostro Codice Penale prevede diverse specie di omicidio, catalogate in base all'elemento soggettivo:
Omicidio doloso | |
---|---|
Art.: | 575 |
Competenza: | Corte d'assise, Tribunale collegiale (nel caso di tentativo) |
Procedibilità: | ufficio |
Arresto: | obbligatorio |
Fermo: | si |
Pena prevista: | reclusione non inferiore a 21 anni |
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- L'omicidio doloso o volontario: vale a dire l'omicidio compiuto con dolo. È previsto dall'art. 575 c.p.. Non presenta particolari problemi interpretativi al di là di quanto si può dire per il dolo in generale, tant'è che la figura stessa del dolo nella parte generale del codice risente proprio delle elaborazioni dottrinali in materia d'omicidio.
- L'omicidio preterintenzionale, previsto dall'art. 584, si verifica allorché «chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo.» L'evento morte non è dunque voluto dall'agente ma si verifica a seguito di percosse e lesioni personali. Questa specie di omicidio costituisce uno dei campi di dibattito più vivi all'interno dei reati contro la persona. I termini delle questioni girano attorno alla disciplina della preterintenzione, tipico istituto della c.d. generalprevenzione. Per aversi tale tipo di omicidio secondo alcuni è necessario il mero nesso causale tra la percossa (o la lesione) e l'evento morte, secondo altri è invece necessario che l'evento morte sia quantomeno imputabile all'agente a titolo di colpa. Discussioni vive suscita anche la problematica dell'atteggiarsi delle lesioni o delle percosse: è necessario che esse siano consumate, o basta il loro tentativo?
- L'omicidio colposo, previsto dall'art. 589 c.p., si ha quando qualcuno per colpa cagiona la morte di un uomo. Anche qui, come nei casi precedenti, per spiegare la fattispecie, è in teoria sufficiente applicare la disciplina generale della colpa alla fattispecie oggettiva.
Le diverse tipologie di omicidio, sezionate in base all'elemento soggettivo, hanno discipline diverse in materia di attenuanti, concorso e aggravanti. Si vedano, per l'omicidio doloso gli art. 576 e 577; per l'omicidio colposo i capoversi dell'articolo di sede e, infine, per l'omicidio preterintenzionale l'articolo 585.
[modifica] Note sistematiche
La morte di un uomo costituisce, come detto, elemento integratore di altre norme penali. Oltre a quanto ricordato sopra, è bene sottolineare che, concorrendo alla semplice causazione della morte altre situazioni contingenti, il titolo di reato può mutare, passando dall' omicidio a uno di questi altri comportamenti criminosi, puniti più tenuamente:
- Istigazione o aiuto al suicidio
- Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
- Omicidio del consenziente
[modifica] Omicidio del consenziente
Esso è una particolare fattispecie dell'omicidio che, in quanto implica il consenso da parte della persona uccisa, è punito nel nostro ordinamento giuridico con una pena ridotta rispetto alla pena base dell' omicidio volontario, pena che è di 21 anni. Viene punito con una pena che, a seconda dei casi, va dai 6 ai 15 anni.
[modifica] Normativa correlata
[modifica] Altri progetti
[modifica] Collegamenti esterni
- Il database degli omicidi Italiani
- Sull'omicidio del consenziente
- L'omicidio del consenziente in rapporto all'eutanasia
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