Consiglio comunale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il consiglio comunale è l'organo assembleare pubblico rappresentativo di ogni comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
[modifica] Modalità di elezione
Il consiglio comunale si compone di un numero variabile di consiglieri. La durata del mandato è di 5 anni e va di pari passo con quello del sindaco. Precisamente nei comuni con meno di 15mila abitanti i seggi del consiglio sono attribuiti per 2/3 alla lista del candidato vincente secondo il sistema maggioritario, mentre i rimanenti vengono attribuiti secondo il sistema proporzionale. Secondo tale ultimo sistema vengono invece attribuiti i seggi nei comuni con più di 15 mila abitanti.
Per gravi motivi il consiglio può essere sciolto prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso pure il sindaco e la giunta comunale decandono.
[modifica] Funzioni
Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Il relativo funzionamento è disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta e sottratto a controllo preventivo di legittimità.
La competenza si limita ad atti fondamentali indicati dalla legge, tra cui lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, programmi, piani finanziari, bilanci, conti consuntivi, convenzioni tra enti locali, costituzione di forme associative, ecc...
Il sindaco, sentita la giunta, entro il termine fissato dallo statuto, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare. Spetta invece allo statuto la disciplina delle modalità di partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Negli altri comuni lo statuto può prevedere l’elezione di un presidente del consiglio comunale: in caso negativo a presiederlo è il sindaco stesso. Il presidente del consiglio ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, nonché di convocazione del medesimo.
Il consiglio comunale vota inoltre la fiducia al sindaco e al consiglio comunale. Al contempo può anche colpirli con mozione di sfiducia.
[modifica] Voci correlate
Collabora al Progetto WikiLex - Visita la Biblioteca del Diritto - Accedi al nostro portale | |
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato · | |
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario |