Comodato
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In diritto si definisce comodato il contratto gratuito mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o una cosa immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. (vedi Codice Civile, artt.1803-1812) Già i giuristi romani avevano individuato l'oggetto del comodato nei beni inconsumabili (ad es. un libro ovvero un vestito, giacché solo per essi era possibile configurare l'obbligo del comodatario di restituire la medesima cosa ricevuta. Una eccezione a questa regola era prevista per il comodato ad pompam o ad ostentationem, istituto che ricorreva nella pratica quando un soggetto chiedeva in comodato alcuni beni consumabili (es. della frutta) al solo fine di farne mostra (ad es. in una rappresentazione teatrale).
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