Capital gain
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Il Capital Gain (guadagno in conto capitale) è un termine finanziario, utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio le azioni.
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[modifica] Che cos'è un capital gain
Le azioni consentono, oltre alla distribuzione eventuale di dividendi, di conseguire guadagni in conto capitale, nel caso in cui il prezzo di mercato al momento della vendita sia più alto rispetto a quello di acquisto. Tuttavia anche altri strumenti finanziari permettono di conseguire capital gain, come ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato. I possessori di questi strumenti, oltre alla remunerazione in forma di interessi, possono cedere prima della scadenza il titolo conseguendo guadagni di capitale se il prezzo è più alto di quello di acquisto.
I Capital Gain sono anche lo strumento per cui i gestori dei Fondi di Investimento sono remunerati. I gestori dei fondi infatti percepiscono generalmente una percentuale dell'incremento del valore del fondo gestito se questo si è rivalutato.
[modifica] Trattamento fiscale
[modifica] Persone fisiche
I Capital Gain non hanno il medesimo trattamento fiscale da parte dei vari paesi nel mondo. Alcuni giurisdizioni hanno tasse nulle sui Capital Gain e in forza di tale politica sono utilizzate da Investitori Istituzionali al fine di ottimizzare il carico fiscale sugli investimenti. La normativa fiscale italiana considera redditi tassabili i guadagni di capitale. Vi è una distinzione in base al fatto che i capital gain siano realizzati da persone fisiche o giuridiche. Per le persone fisiche sono soggetti ad un'aliquota fissa del 12,5%, i guadagni di capitale conseguiti cedendo partecipazioni non qualificate o altri titoli non azionari. La cessione di partecipazioni qualificate impone di dichiarare il 40% del capital gain, con successiva tassazione ordinaria.
[modifica] Imprese e società
Le norme sul bilancio impongono la rilevazione dei capital gain, conseguiti nell’esercizio di imprese come plusvalenze. Si tratta di plusvalenze patrimoniali tassabili in base all’art. 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d’ora in poi Tuir). La tassazione avviene nell’esercizio in cui il capital gain è effettivamente realizzato con la cessione dei titoli. E’ possibile, qualora si sia realizzata una perdita anziché un guadagno, dedurre dal reddito tassabile le minusvalenze calcolate in modo speculare alle plusvalenze, ovvero come differenza tra prezzo di acquisto e di cessione. Se i titoli, la cui cessione ha dato luogo al capital gain, sono stati iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci è prevista un’agevolazione (art. 86 comma 4 Tuir). E’ possibile optare per la “rateizzazione” in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi (tassazione differita). Tale opzione ha effetto solo fiscale, pertanto la plusvalenza continua a concorrere interamente all’utile dell’esercizio nel corso del quale è realizzata. La ratio è da ricercare nel tentativo di tener conto dell’occasionalità dei capital gain e del fatto che si tratta di redditi formatisi nel corso di più esercizi, anche se la rilevazione avviene nel momento della cessione del titolo.
[modifica] Partecipation exemption
Recentemente, è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 2004, un’ulteriore agevolazione che in presenza di determinati requisiti esclude totalmente la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie e titoli similari (partecipation exemption disciplinata all’art.87 Tuir). Si accompagna a tale esenzione, la totale indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni e titoli per i quali è prevista l’esenzione delle plusvalenze. Queste norme hanno effetto solo fiscale, mentre le minusvalenze e plusvalenze conseguite continuano a formare l’utile d’esercizio anche in presenza delle caratteristiche previste da questo articolo. Per l’esenzione prevista dall’art. 87 le partecipazioni cedute devono avere i seguenti requisiti, che devono sussistere contemporaneamente:
- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione; si presumono cedute per prime le ultime partecipazioni acquistate;
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo l’acquisto;
- residenza fiscale della società partecipata in un paese diverso da quelli inclusi nella lista degli stati a fiscalità privilegiata compilata dal Ministero delle Finanze (paradisi fiscali);
- esercizio di attività commerciale da parte della società partecipata.
Esiste poi una numerosa serie di eccezioni e casi particolari.
La ratio della norma è da ricollegare all’ipotesi secondo cui il valore di mercato delle azioni è strettamente collegato al valore del patrimonio netto della società che le ha emesse. Pertanto, un incremento di valore delle azioni è collegato all’incremento di valore del patrimonio netto dovuto all’accantonamento di utili non distribuiti a riserve di patrimonio. In tale caso, avendo tali utili già subito una tassazione al momento del loro conseguimento, si ritiene di non dover tassare nuovamente la plusvalenza dovuta al loro accantonamento nelle riserve del patrimonio netto. L’accantonamento di utili in riserve darebbe luogo al cosiddetto fenomeno delle plusvalenze latenti, provocando un incremento del valore di mercato delle azioni che emergerebbe soltanto al momento della cessione, poiché come detto sopra le plusvalenze diventano tassabili solo se realizzate. Il tentativo di evitare una doppia imposizione può, in alcune circostanze, causare un totale “salto d’imposta”: è il caso delle plusvalenze dovute a movimenti speculativi dei prezzi e non a plusvalenze latenti che risultano totalmente non tassate, se ricorrono le condizioni sopra esposte. Per tentare di attenuare questa eventualità la norma è stata recentemente corretta, limitando l'esenzione al 91% della plusvalenza a partire dal 1° gennaio 2006 e all'84% dal 1° gennaio 2007.
[modifica] Collegamenti esterni
Testo unico delle imposte sui redditi
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