Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Adozione - Wikipedia

Adozione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Le informazioni legali qui riportate hanno solo un fine divulgativo, possono non applicarsi al vostro caso o non essere aggiornate - Leggi il disclaimer

L'adozione è un istituto giuridico atto a garantire, ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia diversa da quella biologica.

Indice

[modifica] Storia dell'adozione

Una delle prime evidenze storiche dell'adozione risale al II millennio AC: il Codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottandi e degli adottati[1]. Nella legislazione della Roma antica la finalità prioritaria dell’adozione era quella di assicurare, a chi non aveva figli naturali, un successore nel culto religioso degli antenati. Quando ciò accadeva, secondo le convenzioni utilizzate, il nome dell'adottato diveniva quello completo del padre adottivo più il suo nome di famiglia.

Il Codice napoleonico, normava l'adozione[2], ma tranne, casi specifici, non prevedeva l'adozione di minori.
Il primo codice civile italiano (1865) vede l'adozione come uno strumento giuridico per dare eredi a chi non ne ha. La vera rivoluzione legislativa in materia si ha nel 1967 quando viene posto al centro l'interesse del bambino in stato di abbandono, privilegiando il suo diritto ad avere una famiglia idonea e stabile.[3]

Il Concilio Vaticano II (18 novembre 1965), nel decreto Apostolicam actuositatem (apostolato dei laici), cita «fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare: adottare come figli propri i bambini abbandonati.»[4] valorizzando l'adozione anche all'interno della dottrina cattolica.

Il 29 maggio 1993, viene redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell'Aja, ratificata dal Parlamento italiano il 31 dicembre 1998 con la L. 476. Al centro della convenzione c'è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perchè i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all'adozione . L'adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine e viene resa più trasparente e controllata. Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, pertanto alcuni di essi hanno limitato le adozioni internazionali ai soli Paesi ratificanti (ad esempio in Bolivia non è più consentita l'adozione internazionale da parte di cittadini statunitensi, salvo casi eccezionali, in quanto gli USA non hanno ratificato la Convenzione[5]), mentre altri hanno firmato accordi bilaterali per garantire comunque trasparenza e fare sì che l'adozione sia ispirata comunque dai principi della convenzione.

[modifica] Legislazione italiana in materia di adozione

L'adozione fa assumere, al minore addottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome.
In Italia è possibile adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. È comunque possibile dare disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale per un paese straniero specifico. In questo caso, non appena si giungerà all'eventuale abbinamento tra la coppia e un minore, la disponibilità per l'altra modalità di adozione verrà sospesa.

[modifica] Requisiti degli adottandi

La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.

I requisiti fondamentali stabiliti dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, in sintesi, sono i seguenti:

  • Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
  • La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.
  • Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.

[modifica] Procedura per intraprendere un'adozione

Le coppie italiane che decidono di dare la propria disponibilità ad un'adozione, sia nazionale che internazionale, devono seguire un percorso pressoché identico fino al momento dell'accertamento dei requisiti.

[modifica] Dichiarazione di disponibilità

Innanzi tutto è necessario determinare quale sia il Tribunale per i minorenni di competenza. Per i residenti in Italia, si tratta di quello competente per il territorio di residenza. Nel caso di residenti all'estero, il tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale di uno o più minori deve essere quindi inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio.

Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la dichiarazione di disponibilità avvenga direttamente ai Servizi socio-assistenziali e che siano questi ultimi ad informare il tribunale.

La dichiarazione può essere redatta anche in carta semplice; tuttavia alcuni Tribunali hanno un modello proprio di domanda. È quindi bene accertarsi prima su quale tipo di modello venga richiesto. Inoltre alcuni Tribunali richiedono alla coppia di compilare un questionario nel quale indicare eventuali disponibilità relative all'esistenza di handicap fisici o psichici, ad eventuali limiti di età del minore adottabile (per esempio dovuti al fatto che in famiglia vi sia già un altro minore e si intenda conservare la primogenitura, oppure all'età della coppia adottante), al rischio giuridico, alle malattie, all'adozione di più minori e (solo per l'adozione nazionale) alla disponibilità ad adottare uno o più minori nati in Italia da genitori non italiani.

[modifica] Indagine dei Servizi Socio-assistenziali territoriali

Il tribunale si rivolge quindi ai servizi sociali presenti sul territorio per potere valutare la coppia. Questi, generalmente assistenti sociali e psicologi, valutano l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità della coppia. Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sulla coppia. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali esprimeranno un parere e redigeranno una relazione che, assieme a quella della Pubblica Sicurezza, verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati.

Questo punto dovrebbe durare al massimo 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

In alcune regioni, coloro che desiderano optare per l'adozione internazionale, sono strettamente invitati a frequentare un corso apposito prima di iniziare l'istruttoria. Questo fa sì che i 4 mesi previsti possano essere notevolmente allungati.

[modifica] Dichiarazione di idoneità

Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, dichiara l'idoneità o l'insussistenza dei requisiti all'adozione della coppia. Il Giudice potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti.

[modifica] Adozione nazionale

Parliamo di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio italiano.[6]

La coppie che intendono optare per questa strada, devono dare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minorenni di competenza (che avrà valutato anche l'idoneità della coppia) ed eventualmente anche ad altri Tribunali per i minorenni che potranno effettuare altri colloqui e ulteriori verifiche.

[modifica] Abbinamento tra la coppia ed il minore

Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso.

Il Tribunale dei minori provvede a comunicare alla coppia individuata l'avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia.

[modifica] Incontro

La coppia si reca quindi presso la struttura dove è ospitato il minore e presso il tribunale per i minorenni, dove firmerà il decreto di affido preadottivo della durata di un anno. Al termine di questo, l'adozione si riterrà definitiva.

Se il tribunale è molto lontano dal luogo di residenza della coppia, è talvolta possibile che il tribunale, in relazione alla situazione psicologica e all'età del minore, provveda a chiedere alla coppia un soggiorno in loco per qualche giorno, al fine di monitorare l'inserimento del minore nella nuova famiglia.

[modifica] Post-adozione

I servizi sociali di zona, durante l'anno di affidamento preadottivo, si impegnano ad inviare al tribunale per i minorenni competente una relazione concernente l'integrazione del minore all'interno della famiglia adottiva.

[modifica] Rischio giuridico

Nell'adozione nazionale, alla coppia viene richiesto un parere riguardo alla propria posizione verso quello che viene comunemente chiamato rischio giuridico. Si tratta della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale. In questo periodo il bambino viene provvisoriamente assegnato alla famiglia adottiva, ma non è ancora stato emesso il Decreto di Affidamento Preadottivo.

Se un minore viene dichiato adottabile con rischio giuridico, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti fino al 4° grado possono impugnare il provvedimento alla Corte di Appello. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio giuridico rischiano di allungarsi notevolmente, dipendendo quindi anche dalla magistratura ordinaria.

Durante il periodo di collocamento provvisorio il Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore avrà residenza. Questi non potrà recarsi all’estero e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL.

[modifica] Accesso alle informazioni sui genitori biologici

I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie.
Una volta compiuti i 25 anni l'adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L'accesso alle notizie è autorizzato con decreto.
Nel caso che l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre biologica, o qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, oppure abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo, all'adottato non è consentito l'accesso alle informazioni.

[modifica] Adozione internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) di un minore sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero.[6]

È regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell' Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.
A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l'adozione internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all'ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell'adozione internazionale, sono passate, dalle 1.797 del 2001, alle 2.840 del 2005.[7]

[modifica] Iter per l'adozione internazionale

La procedura è composta da una prima fase da svolgersi in Italia nella quale viene decretata l'idoneità della coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato a seguire la procedura all'estero. Dopodiché avviene la fase fino all'abbinamento, curata dall'Ente. Infine la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa.

[modifica] Decreto di idoneità

Il collegio dei giudici togati del Tribunale per i minorenni che ha valutato l'idoneità della coppia, rilascia un decreto di idoneità o, nel caso di inidoneità, un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere, nell'interesse del minore, anche indicazioni utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia. Nella pratica, alcuni tribunali aggiungono alcune specifiche restrittive relative al numero massimo di minori adottabili, all'età e altre eventuali caratteristiche.

[modifica] Ricerca dell'Ente Autorizzato

La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 prevede che entro un anno dall'emissione del decreto, la coppia dia mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione adozioni internazionali per procedere verso l'adozione in un determinato Paese straniero. L'Ente si occuperà di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino all'avvenuta adozione e anche oltre (nel caso siano necessarie relazioni post-adottive).

Ogni Ente ha l'autorizzazione ad operare in alcuni specifici Paesi. In alcuni Paesi, perché l'Ente italiano possa operare, è necessario un accreditamento ulteriore da parte del Paese stesso senza il quale l'operatività dell'Ente in quel territorio rimane solo potenziale.

[modifica] Abbinamento tra la coppia ed il minore

Avviene con modalità diverse a seconda del Paese, ma deve avvenire prima della partenza della coppia. A seguito dell'abbinamento l'Ente autorizzato riceve dati inerenti il minore. A seconda del Paese e dei dati a disposizione si può trattare di dettagliate relazioni mediche, psicologiche, generali riguardanti le abitudini dell'adottato oppure una scheda piuttosto scarna.

[modifica] Incontro

Questo momento è probabilmente il più delicato ed importante. La coppia, assieme ad eventuali altri figli, si reca nel Paese ad incontrare il minore. In questo periodo vengono svolte le pratiche per avviare alla conclusione l'adozione per quello che riguarda il Paese di origine dell'adottato. Chiaramente le procedure e, di conseguenza, i tempi variano a seconda della legislazione del Paese. In alcuni Paesi, generalmente nell'Europa orientale, oltre al viaggio dell'incontro con il bambino, per ultimare la pratica, gli adottandi dovranno effettuare uno o due altri viaggi che variano, generalmente, da 1 a 3 settimane ognuno. In altri paesi (generalmente in America latina) viene effettuato un unico viaggio di circa 40-45 giorni.

Se la procedura si svolge con esito positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, previa verifica di conformità dell'adozione con le disposizione della Convenzione de L'Aja.

Dopodiché la coppia deve provvedere, sempre con l'ausilio dell'Ente, a predisporre la documentazione atta all'uscita dal Paese del minore (generalmente con rilascio del passaporto) e all'entrata e alla permanenza in Italia (visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano).

[modifica] Post-adozione

L'adozione, per la maggior parte dei Paesi, è considerata piena, cioè già completamente definita all'estero. Gli altri Paesi (tra i quali: India, Thailandia, Filippine, Cambogia e Slovacchia) assumono provvedimenti di tutela riconosciuti in Italia come affidi preadottivi. In questi casi l’adozione deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale per i minorenni solo dopo relazione finale del servizio socio-sanitario di riferimento nella quale viene rilevato l'inserimento del bambino a livello familiare e sociale.

Inoltre, molti Paesi chiedono un impegno formale della coppia ad inviare, a cadenza prefissata, delle relazioni riguardante il minore con particolare attenzione all'integrazione nella nuova famiglia. La modalità e la frequenza dipende dalla normativa del Paese.

[modifica] Riferimenti

  1. Codice di Hammurabi - artt. da 185 a 193
  2. (EN) Codice napoleonico - libro I - titolo VIII - capitolo I
  3. La L. 431/67 opera delle modifiche nella disciplina codicistica vigente e introduce, nel Titolo VIII del libro I del codice civile, un capo III, contenente circa trenta articoli riguardanti la cosiddetta adozione speciale cioè quella finalizzata all'entrata dell'adottando nella famiglia.
  4. (LA)Apostolicam actuositatem - nel Capitolo III si legge «infantes derelictos in filios adoptare»
  5. (EN) US Department of State - Bolivia intercountry adoption - viene testualmente scritto «Bolivia does not allow intercountry adoptions to countries that have not ratified the Hague Convention on Intercountry Adoption, including the United States»
  6. 6,0 6,1 Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia - a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza - pag 81.
  7. Coppie e bambini nelle adozioni internazionali - a cura della Commissione adozioni internazionali - pag. 41

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

Collabora al Progetto WikiLex - Visita la Biblioteca del Diritto - Accedi al nostro portale
Voci: Diritto: Aerospaziale · degli Animali · Bellico · Internazionale privato ·
Categorie: Diritto: Agrario · Amministrativo · Assicurazioni · Bancario · Canonico · Civile · Costituzionale · Commerciale · Comparato · Comune · Comunitario · Ecclesiastico · Fallimentare · Famiglia · Finanziario · Industriale · Informatico · Informazione · Internazionale · Lavoro · Penale · Penitenziario · Privato · Processuale civile · Processuale penale · Pubblico · Romano · Tributario
Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com