Vicario episcopale
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La figura del Vicario episcopale é prevista dal Codice di diritto canonico nel suo Libro II intitolato Il popolo di Dio.
Il Can. 476 di questo Libro recita:
- Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.
Pertanto è una figura facoltativa nelle Diocesi cattoliche di rito latino.
La figura, se presente, può essere unitaria o in un numero diverso a seconda delle necessità.
[modifica] I compiti
Come si evince dal Codice di diritto canonico i compiti sono sempre limitati e specificati, possono essere limitati ad una frazione del territorio diocesano o possono riguardare soltanto una parte ben definita dei compiti episcopali.
Il vicario episcopale fa parte solitamente del consiglio di Curia.
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