Società a responsabilità limitata
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La Società a responsabilità limitata (S.r.l. o Srl) appartiene alla categoria delle società di capitali e che, quindi, risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.).
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[modifica] Evoluzione
La S.r.l. venne introdotta nel nostro ordinamento con il Codice civile del 1942 (in precedenza esisteva una società anonima per quote, che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della S.p.A.. Inoltre la struttura finanziaria era molto limitata e ciò rendeva la S.r.l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l'emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del c.d. "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L'effetto negativo è che quello che sarebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.l. Probabilmente la soluzione più coerente è quella di analizzare ogni singola S.r.l. in concreto, e di stabilire caso per caso se i soci abbiano inteso costruire una società più vicina al modello S.p.A. (ad esempio con una rigida corporazione normativa) o al modello personalistico.
[modifica] Costituzione
La S.r.l. può costituirsi per contratto o, fin dal 1993, per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000 euro. È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento , amministrazione).
[modifica] Struttura finanziaria
La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.r.l. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l'emissione di titoli di debito.
[modifica] Conferimenti
Nella S.r.l. possono costituire oggetto del conferimento "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica" (art. 2464). Quindi anche prestazioni di opera o servizi e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A. Il legislatore della riforma ha previsto in funzione di garanzia per i creditori che le prestazioni di opera o servizi siano accompagnate da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che copra l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio che conferisce. Infine per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A, ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca.
[modifica] Quote
[modifica] Titoli di debito
A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le Srl di emanare dei titoli di debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle obbligazioni delle Società per Azioni, ma sono comunque titoli di massa. La disciplina ex art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla definizione da parte dell'atto costitutivo.
Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere sottoscritti solamente da un investitore professionale che svolge la funzione di mediatore. I titoli potranno poi essere diffusi presso il pubblico ma chi li trasferisce sarà garante della solvenza della società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.
[modifica] Finanziamento dei soci
Ai sensi del nuovo art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza, che portava i soci a non apportare alla società capitale di rischio, ma a concederle prestiti e fideiussioni, che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.
Non tutti i finanziamenti dei soci, comunque, verranno postergati. Il capoverso dello stesso articolo 2467 c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi
- nel momento in cui, anche alla luce del tipo d'attività svolta dalla S.r.l., risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
- oppure in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Si tratta, quindi, di formule generali la cui applicazione da parte della giurisprudenza non potrà prescindere da un'attenta analisi del caso concreto.
[modifica] Amministrazione e controllo della società
[modifica] Voci correlate
Società di persone: | Società di capitali: |
---|---|
*Società semplice | *Società a responsabilità limitata (S.r.l.) |
*Società in nome collettivo (S.n.c) | *Società in accomandita per azioni (S.A.p.A.) |
*Società in accomandita semplice (S.a.s) | *Società per azioni (S.p.A.) |
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