Rissa
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Rissa | |
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Art.: | 588 c.p. |
Competenza: | Tribunale monocratico |
Procedibilità: | di ufficio |
Arresto: | facoltativo nell'ipotesi del II comma |
Fermo: | no |
Pena prevista: | multa fino a 309 €, reclusione da 3 mesi fino a 5 anni nelle ipotesi del II comma |
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La rissa, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 588 del Codice Penale secondo cui Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a 309 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
La rissa rientra nei delitti contro la persona. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo del reato può essere chiunque, e plurisoggettivo, in quanto è necessaria la partecipazione di più soggetti. Al riguardo si discute in giurisprudenza e in dottrina sul numero minimo dei partecipanti alla rissa: secondo la giurisprudenza ad integrare il reato sono necessarie almeno 3 persone; secondo parte della dottrina sarebbero invece sufficienti 2 sole persone. Quale che sia l'opinione accolta va ricordato che nel computo dei partecipanti deve tenersi conto anche dei soggetti non imputabili (ad esempio minori di 14 anni).
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