Ravvedimento operoso
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Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della Legge 29 dicembre 1990, n.408, e successivamente disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, è un istituto giuridico attraverso il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro certi termini una sanzione ridotta, oltre all'importo dovuto e gli interessi al tasso legale.
L'entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.
Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. 408/1990, che prevedeva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento solo nell'ambito delle Imposte dirette e l’IVA, il rinnovato ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi.
In base all'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 472/1997, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:
- La violazione è già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria;
- Sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
- Sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
Relativamente al primo punto è stato precisato, nella C.M. 10/17/1998, n. 180/E, che deve ritenersi consentito il ravvedimento quando quantunque la violazione è constata dall'Ufficio, le constatazione non è stata portata a formale conoscenza, mediante notifica.
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