Protezione Civile
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Con la locuzione protezione civile si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Il servizio di Protezione Civile, si occupa quindi delle problematiche legate alla previsione e prevenzione dei rischi che insistono sul territorio e di far fronte alle eventuali emergenze per limitare le conseguenze negative che qualsiasi disastro naturale o causato dall'uomo, può avere sulla comunità.
In sintesi è una coalizione straordinaria di forze ordinarie.
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[modifica] Il Sistema Protezione Civile
La definizione del concetto di Protezione civile si presenta ardua e in continua evoluzione, caratterizzandosi per i suoi sempre più intensi legami con la politica sociale, del territorio e dell'ambiente, distinguendosi dai concetti di tutela della sicurezza pubblica e di difesa civile, da cui era originariamente assorbita e ricompressa. Il termine "protezione" seguito dall'aggettivo "civile", indica la finalizzazione e l’oggetto di questa funzione pubblica: la tutela delle ordinarie attività sociali di una comunità (vita di gruppo) da eventi calamitosi, con riferimento ad un preciso territorio. L'attività da tutelare è riferita non ai singoli soggetti, che considerati isolatamente trovano protezione in altri ambiti e con altri strumenti, ma alla comunità sociale insediata sul territorio.
Dal 1977 con il Dpr 616 la protezione civile in Italia, si trasforma da "un insieme di interventi" a una vera e propria funzione politica e di governo, a cui consegue un'attività amministrativa; si allontana sempre più dall'ambito militare e paramilitare originario e, da compito tecnico riservato agli apparati statuali, diviene funzione aperta alla partecipazione della comunità. In questa nuova dimensione, si intreccia sempre più con la moderna politica sociale, del territorio e dell’ambiente, perché è finalizzata alla tutela della comunità e alla conservazione del territorio, rispetto agli agenti perturbatori esterni di natura calamitosa.
[modifica] Origini
Nel corso degli anni, con leggi sempre più specifiche, la Protezione Civile si affranca dal concetto di difesa civile, che ha come presupposto non una calamità naturale, ma piuttosto un evento bellicoso o parabellico.
Con la legge 473/1925 il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi viene delegato al Ministro dei LL.PP e al suo braccio operativo rappresentato dal genio civile, con il concorso delle strutture sanitarie.
Negli anni 1950,1962 e 1967 vengono infruttuosamente presentati progetti di legge specifici.
La prima vera svolta si ha nel 1970. Infatti, vede la luce la legge 996 che titola “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Si hanno, così, per la prima volta, disposizioni di carattere generale che prevedono un’articolata organizzazione di protezione civile.
Rovinosi terremoti avevano colpito e devastato nel 1976 il Friuli e nel 1980 vaste zone della Campania e della Basilicata. In tali occasioni il governo per far fronte all’emergenza, nominò un commissario straordinario, come previsto dalla legge 996/70.
Con il DL 22 febbraio 1982, 57 convertito nella legge 187/82 viene nominato un Ministro per il coordinamento della P.C che nella sua attività si avvarrà del Dipartimento della protezione Civile, istituito con DPCM del 22 giugno 1982.
La legge 24 febbraio 1992 n. 225 costituisce una pietra miliare nella storia della Protezione civile italiana. Dopo 22 anni dalla legge 996 del 1970 nasce il “Servizio nazionale della p.c” con la cui istituzione la struttura di p.c del paese subisce una profonda riorganizzazione.
Con il Decreto legislativo 112 del 31 marzo 98 vengono definite, suddivise per ambiti di intervento, le attività e le funzioni che in vari campi sono mantenute dallo Stato ed attribuite alle regioni ed alle amministrazioni provinciali (vedere decentramento, federalismo e sussidiarietà). Alla Protezione Civile il D.L.vo 112 del dedica il capo VIII, articoli da 107 a 111. A seguito del trasferimento di funzioni disposto con tale D. L.che prevede fra l’altro che le funzioni in materia di volontariato siano ripartite fra stato, Regioni e Comuni è stato pubblicato il D.P.R. 194/2001, che abroga il 613/94 e detta disposizioni in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per quanto attiene alla sfera di competenza statale.
Il ciclo si chiude con la riforma del titolo V° della Costituzione (L. costituzionale 3/2001 che ha inserito la protezione civile fra le materie a legislazione concorrente.
[modifica] Compiti
Si pensa spesso che la protezione civile si limiti ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso. Non è così, infatti la gran parte delle attività è destinata alle attività di previsione e prevenzione.
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l’attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta all’emergenza e le attività esercitative costituiscono la gran parte del lavoro della protezione civile.
Comunque il nucleo centrale dell'attività di protezione civile rimane tradizionalmente costituito dalla "gestione dell'emergenza", e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità, anche se queste attività eclatanti sono solo la punta dell'iceberg del lavoro di Protezione Civile.
Quando un ente locale chiede e ottiene dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza, chi gestisce i fondi per l'emergenza può agire in deroga alle normative comunitarie e alla legge italiana in materia d'appalto. Per cause di forza maggiore (l'urgenza dell'intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere pubbliche mediante gara d'appalto che ha tempistiche lunghe. Chi gestisce i fondi può agfidare i lavori a ditte scelta sua discrezione.
La dichiarazione dello stato d'emergenza comporta lo stanziamento di alcuni fondi da parte del Governo che, fra gli altri soggetti, vengono gestiti in parte dalla Protezione Civile.
[modifica] Struttura
Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, centrale e periferica, l’intero sistema degli Enti Locali ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato.
L'organismo che coordina la protezione civile in Italia è il Dipartimento della protezione civile alle dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Responsabile della Protezione Civile in un Comune è il Sindaco nella sua funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza.
I componenti effettivi del sistema di Protezione Civile sono:
- Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- Forze armate;
- Forze di Polizia;
- Polizia Locale;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Servizio Sanitario Nazionale;
- Croce Rossa Italiana;
- Servizi tecnici nazionali;
- Gruppi nazionali di ricerca scientifica;
- Istituto nazionale di geofisica;
- Corpo Nazionale Soccorso alpino;
- Organizzazioni Regionali e gruppi Regionali Volontari;
- Organizzazioni Provinciali e gruppi Provinciali Volontari;
- Organizzazioni Comunali e nuclei Comunali Volontari;
- Organizzazioni Umanitarie e di Volontariato (ONLUS).