Mora (diritto)
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MORA DEL CREDITORE.PRESUPPOSTI. Il creditore ha la facoltà di rifiutare una prestazione che non sia conforme in senso quantitativo o qualitativo al contenuto dell'obbligo. L'esattezza quantitativa e qualitativa della prestazione e l'offerta della stessa secondo i criteri fissati dall'ordinamento comportano la nascita di un obbligo di ricevere la prestazione e di cooparare all'adempimento (tale obbligo non sarebbe esigibile solo se da parte del creditore vi sia un motivo legittimo che giustifichi il suo rifiuto). Nel caso di ingiustificato rifiuto del creditore è previsto un procedimetno di liberazione del debitore. La liberazione avviene contro o senza la volontà del creditore (liberazione coattiva). EFFETTI. A carico del creditore sono posti tre ordini di effetti:passaggio del rischio: è a carico del creditore l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1207 c.c.); estinzione dell'obbligazione del creditore di versare gli interessi; risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa del prolungamento del vincolo. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato.
MORA DEL DEBITORE. Il ritardo in quanto tale è un adempimento di regola imprevedibile nel suo esito ultimo. Si può risolvere:con l'adempimento tardivo,con la certezza dell'inadempimento definitivo ossia dell'impossibilità dell'inadempimento. La responsabilità autonoma per ritardo si manifesta solo nel caso dell'inadempimento tardivo;nelle altre ipotesi è ricompresa nell'inadempimento definitivo.Il ritardo dovuto a colpa del debitore nell'esecuzione della prestazione dovuta costituisce una figura di inesatta attuazione del rapporto (inadempimento provvisorio relativo alla modalità temporale). Nell'ipotesi di ritardo semplice basta una richiesata anche informale affinché sorga a carico del debitore l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal ritardo. Nell'ipotesi di ritardo qualificato sono necessari i presupposti legali che si trovano nell'art. 1219 c.c. Gli effetti della mora del debitore si producono in via automatica o in conseguenza di una intimazione (richiesta scritta). La mora automatica ha luogo in tre ordini di ipotesi:obbligazioni derivanti da fatto illecito; dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere; mancata esecuzione dell'obbligazione portable.
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