Invalidità
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Con la locuzione "invalidità del negozio giuridico" si indica la non corrispondenza del negozio ai requisiti di legge. L'ordinamento giuridico reagisce in modo differente rispetto alla natura della violazione: qualora venga violato un interesse prevalentemente pubblicistico la sanzione, più grave, è quella della nullità dell'atto che opera indipendentemente dalla volontà delle parti; nel caso in cui sia la sfera privata ad essere maggiormente colpita, l'ordinamento mette a disposizione del soggetto leso il rimedio dell'annullabilità, ossia il diritto ad adire un giudice per ottenere la cancellazione dell'atto viziato dall'ordinamento e, per quanto possibile, il ripristino della situazione giuridica preesistente.
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