Diritto internazionale umanitario
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Il diritto internazionale umanitario (DIU), in inglese International Humanitarian Law (IHL), è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.
Non deve essere confuso con il diritto bellico, che tratta invece dei doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra.
La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi tre Protocolli aggiuntivi (due del 1977 ed uno del 2005).
Indice |
[modifica] Le vittime di guerra o vittime dei conflitti armati
Sono considerati vittime di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi.
Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono:
- la popolazione civile;
- i feriti;
- i naufraghi;
- gli ammalati;
- i caduti;
- i prigionieri di guerra.
In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente:
- ai beni culturali;
- all'ambiente.
[modifica] Principi fondamentali del DIU
Hans Peter Gasser, già principale consulente per gli affari legali dello ICRC, International Committee of the Red Cross (Comitato Internazionale della Croce Rossa), definisce i seguenti principi fondamentali del diritto internazionale umanitario:
- Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l’assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione.
- Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico.
- Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all’uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili.
- Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti da colpire civili da una parte, ed obiettivi militari dall’altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari.[1]
[modifica] Ricongiungimento ai familiari
Collegato al DIU è anche il lavoro di ricerca della Croce Rossa Internazionale per il ricongiungimento ai familiari dei dispersi per cause di guerra.
[modifica] Documenti su Wikipedia
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- International Institute of Humanitarian Law - Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Sanremo
- International Humanitarian Law Research Initiative
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