Contratto a progetto
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[modifica] Evoluzione della disciplina: la collaborazione coordinata e continuativa
Con la legge delega 30 del 2003 (c.d. legge Biagi) il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) ha sostituito il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.), al cui assetto si perviene attraverso:
- l'abrogazione di disposizioni codicistiche cardinali (es. art.2097 c.c.:Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto) per la tenuta del sistema previgente, che prevedeva il lavoro a tempo indeterminato come rapporto di lavoro normale, regolare;
- la successiva individuazione di fattispecie esulanti dallo schema classico del lavoro dipendente a tempo indeterminato, dapprima viste come eccezionali;
- la prassi della frantumazione dello schema contrattuale tipico del lavoro dipendente ed infine l'abrogazione del sistema stabilito dalla l.230/62, nonostante le vacue petizioni di principio di cui alla dir. 70/99 CEE, nella quale il rapporto a tempo indeterminato viene considerato come "forma comune" del rapporto di lavoro.
Fonti della Collaborazione coordinata e continuativa, oltre che le norme sotto citate sul lavoro autonomo, sono quelle di cui all'art. 409 c.p.c. e poi, in particolare, quelle previdenziali e tributarie, che replicano il contenuto della disposizione del codice di procedura civile.
[modifica] Normativa attuale
Sulla base delle deleghe, è stato poi emanato il D.Lgs. n.276 del 10 Settembre 2003, in G.U. 235 del 9 ottobre 2003, la cui pubblicazione nella versione finale, epurata da grossolani errori di redazione, è avvenuta solo con la G.U. 251 del 28 ottobre successivo. La fattispecie legale è prevista sub artt.61 e ss. del D.Lgs. citato, e prevede una forma peculiare di lavoro autonomo (es. contratto con l'idraulico per la sostituzione del rubinetto di casa) la cui normativa si ritrova negli artt.2222-2228 c.c..
Progressivamente, rispetto alla situazione di totale deregulation del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono state introdotte tutele in favore del collaboratore autonomo. In particolare, in relazione al lavoro dipendente:
- è del contratto per assenza per malattia o infortunio fino a un mese o a un sesto della durata del rapporto di lavoro,
- è stata prevista l'espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato se il giudice accerta la mancanza del progetto e dei requisiti di autonomia lavorativa propri della fattispecie legale (Art.69).
Come gli altri lavoratori autonomi e dipendenti, i co.co.pro versano, parzialmente tramite i datori di lavoro, contributi (che consistono nei 2/3 della ordinaria contribuzione INPS) ad una cassa mutua di categoria e pagano assicurazioni antinfortunistiche. Per ricevere un premio dell'assicurazione o una indennità di malattia è necessario che il lavoratore chieda alcuni giorni di sospensione del rapporto di lavoro; poiché questo può spingere il datore a cessare il rapporto, di fatto impedisce al lavoratore di utilizzare servizi e contributi, per i quali ha subito delle trattenute.
Una "clausola di preavviso" (Art.67 c.2) di solito è inserita nei contratti a progetto e autorizza il datore a licenziare con uno o più mesi di preavviso il lavoratore, senza specificare il motivo e senza giusta causa. Ciò annulla le tutele del lavoratore che può subire la cessazione del rapporto contrattuale, per qualunque assenza dal lavoro: ferie, malattia, infortunio, maternità. I giorni di assenza non sono retribuiti, come del resto avviene anche per gli altri lavori autonomi, cui è equiparato il contratto a progetto.
I contratti a progetto sono frutto di una trattativa privata fra datore di lavoro e dipendente, che in rari casi hanno lo stesso potere contrattuale. La mancanza di un contratto nazionale quadro determina condizioni di precariato a sfavore del lavoratore. Diversamente dai contratti per il lavoro dipendente, il sindacato non è presente alla trattativa e non esiste un salario orario minimo che deve essere corrisposto al lavoratore.
Una delle novità introdotte è l'introduzione nel contratto di lavoro del progetto quale elemento costitutivo dello stesso, in base all’ articolo 61 del decreto legislativo 276/03 i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. Inoltre il contratto deve prevedere l’indicazione della durata che deve essere determinata o determinabile. In sostanza il legislatore obbliga le parti a definire un’attività produttiva ben identificabile funzionalmente collegata alla realizzazione di un risultato finale che può essere connessa all’attività principale oppure riguardare un attività accessoria dell’ impresa committente. Per programma di lavoro invece si intende un’ attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale e che si caratterizza quindi per la produzione di un risultato destinato ad essere integrato da altre lavorazioni. In sostanza il progetto e il programma di lavoro hanno lo scopo di definire e delimitare lo spazio tempo all’interno del quale deve svolgersi la collaborazione evitando in tal modo che il lavoratore sia sottoposto al potere del committente di modificare tempi e modalità di realizzazione dell’opera senza il consenso del collaboratore. In sostanza possiamo considerare quali elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro progetto: 1) il progetto o programma o fasi di esso; 2) l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato; 3) il coordinamento con il committente; 4) la durata che deve essere determinata o determinabile; 5) l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; 6) l’assenza di un vincolo di subordinazione. Per quel che riguarda i requisiti di forma del rapporto a progetto, questo, in base all’articolo 62 del decreto legislativo 276/93 deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta e oltre a contenere l’indicazione della durata che come detto deve essere determinata o determinabile e l’indicazione del progetto o programma, deve contenere l’indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese, le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto, e le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sulla esecuzione, anche temporale della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
[modifica] Profili di criticità
Nella prassi, la distorsione del modello legale, ampiamente prevedibile, data la precedente esperienza delle collaborazioni coordinate, produce una notevole serie di problematiche:
- Il salario è legato al raggiungimento degli obiettivi, e non al monte ore speso nel rapporto di lavoro.
- Il contratto è legato ad un progetto e prevede il pagamento se vengono raggiunti i risultati previsti nel contratto stesso.
- la riconducibilità del modello legale al rapporto di lavoro autonomo implica la possibilità del datore di lavoro di determinare la periodicità della corresponsione del salario. Il contratto a progetto, infatti, contiene un compenso lordo comprensivo di tasse, contributi INPS e assicurazione, e la modalità di erogazione non è necessariamente mensile, ma lasciata alla libera determinazione delle parti. Il compenso può riguardare anche un anno di lavoro e può essere erogato in una singola tranche, a conclusione del rapporto di lavoro.
- Il contratto a progetto non prevede l'esclusività del rapporto di lavoro fra datore e lavoratore, salvo diverse previsioni contrattuali. Tale finalità è però frustrata nella pratica, sicché è difficile che il lavoratore possa avere in corso più contratti contemporaneamente per datori diversi.
- Il contratto a progetto, come noto, secondo le regole del rapporto di lavoro autonomo, può essere rinnovato infinite volte (Circ.1/2004, Min. lav. Maroni).
- In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia con il quale vengono pagati fino a tre mesi di stipendi (lordi) arretrati e la liquidazione ai dipendenti.
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