Consiglio dei XII
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Il Consiglio dei XII è un’istituzione originale dell’ordinamento sammarinese.
Le origini del Consiglio risalgono all’epoca comunale, quando aveva un potere politico molto ampio; le competenze vennero circoscritte con gli Statuti del 1600, mentre Leggi del 1921 e 1923 lo caratterizzarono come organo giudiziario e di giustizia amministrativa.
L’organo assomma funzioni tipiche del potere giudiziario ed esecutivo.
In ambito giurisdizionale, funge da Corte d’Appello di terzo grado.
In ambito amministrativo, autorizza l’acquisto da parte di stranieri dei diritti reali su beni collocati in territorio della Repubblica; l’acquisto di beni immobili delle persone giuridiche; decide in merito alle domande di patrocinio gratuito.
Il Consiglio viene eletto dal Consiglio Grande e Generale per l’intera durata della legislatura e deve essere necessariamente composto da dodici membri. Non esistono esplicite incompatibilità, anche se per prassi ormai consolidata non vengono eletti membri del Congresso di Stato.
È presieduto dai Capitani Reggenti, che hanno diritto di voto soltanto se membri eletti. Le competenze giurisdizionali assegnate al Consiglio dei XII sono ora attribuite in via transitoria al Collegio dei Garanti, in attesa dell'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario. Il Collegio dei Garanti ha potere di giudizio sulla costituzionalità delle norme e di dirimere i conflitti di attribuzione tra gli organi costituzionali.