Carta di circolazione
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La carta di circolazione (comunemente detta libretto di circolazione o libretto) è un documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La carta di circolazione è legata al veicolo e non al proprietario, e pertanto viene ritirata in caso di sequestro, confisca o fermo amministrativo del veicolo.
Indice |
[modifica] Rilascio della carta di circolazione
La carta di circolazione viene rilasciata dalla Motorizzazione civile quando richiesta per le operazioni di immatricolazione di un veicolo. Essa viene rilasciata a chiunque si dichiari proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio. La carta di circolazione viene solitamente rilasciata assieme alla targa del veicolo.
[modifica] Uso della carta di circolazione
Sulla carta di circolazione sono annotate tutte le caratteristiche del veicolo a cui appartiene. Tali annotazioni sulla carta sono:
- dati di immatricolazione (targa ed intestatario del veicolo);
- dati di identificazione (fabbrica, numero di telaio, cilindrata, potenza fiscale, dimensioni di ingombro, colore carrozzeria);
- numero di persone trasportabili;
- numero di assi, interasse e massa massima a carico ammissibile per asse;
- tara, portata ed uso del veicolo;
- tipo di alimentazione del motore (a benzina, a gasolio, ecc.) e capacità del serbatoio;
- massa rimorchiabile;
- livello sonoro del veicolo ed emissioni di gas di scarico.
Ogni sostituzione di parti meccaniche o estetiche del veicolo deve essere comunicato alla Motorizzazione civile, che provvede ad includere l'informazione tra i dettagli della carta di circolazione. Inoltre, ogni cambiamento di proprietà o cambiamento di residenza del proprietario viene annotato sulla carta. Per i veicoli soggeti ad iscrizione al P.R.A., la carta di circolazione deve essere accompagnata da un certificato di proprietà, rinnovato ad ogni cambio di proprietà.
[modifica] Sanzioni accessorie della carta di circolazione
Un gran numero di sanzioni amministrative del codice della strada prevede una sanzione accessoria legata alla carta di circolazione (ritiro, sospensione, revoca). Assieme alla carta possono essere previsti il fermo amministrativo e il sequestro con confisca del veicolo, che includono rispettivamente la sospensione e il ritiro a scopo di vendita della carta.
[modifica] Ritiro della carta di circolazione
La carta di circolazione può essere ritirata durante la circolazione da chi accerta una violazione che ne prevede il ritiro come sanzione accessoria, e una volta ritirata viene inviata all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente. La carta è restituita in seguito all'adempimento della prescrizione omessa. Tale sanzione è messa in atto in caso di:
- mancato aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifiche tecniche del veicolo (ad esempio, se non si annota sulla carta la sostituzione del telaio);
- mancata presentazione del veicolo alla revisione prescritta o presentazione agli organi competenti di attestazione di revisione falsa;
- omissione di richiesta di aggiornamento per il trasferimento di proprietà;
- omissione di richiesta di aggiornamento per il cambio di residenza;
- guida di un taxi senza essere muniti di licenza o, se si è in possesso, senza ottemperare alle norme e condizioni di cui alla licenza;
- mancata richiesta nei termini previsti del certificato di proprietà;
- mancato pagamento della tassa automobilistica ("bollo") per 3 anni di fila;
- mancata iscrizione del veicolo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) entro 90 giorni dalla consegna delle targhe;
- mancato reclamo del proprio veicolo entro 180 giorni dalla rimozione del veicolo stesso;
- sistemazione errata del carico sul veicolo.
É inoltre previsto il ritiro in ogni caso che preveda la sospensione o la revoca della carta di circolazione.
[modifica] Sospensione della carta di circolazione
La sospensione della carta di circolazione è prevista in tutti i casi in cui il veicolo sia utilizzato in modo diverso da quello indicato sulla carta stessa. In base alla gravità della infrazione, la carta di circolazione inviata all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che emana l'ordinanza di sospensione per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 1 mese ad un massimo di 8, 12 in caso di recidiva. I casi che prevedono la sospensione come sanzione in dettaglio sono:
- utilizzo di un veicolo per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta in circolazione (da 1 a 6 mesi, da 6 a 12 per recidiva);
- destinazione a locazione senza conducente di un veicolo non destinato a tale uso (da 2 a 8 mesi);
- destinazione a noleggio con conducente di un veicolo non destinato a tale uso (da 2 a 8 mesi).
[modifica] Revoca della carta di circolazione
La carta di circolazione è revocata quando il veicolo non presenta più i requisiti minimi di conformità alle norme di sicurezza. In seguito a tale sanzione, il veicolo deve essere demolito.
[modifica] Fermo amministrativo del veicolo
Come nel caso del sequestro, il veicolo è posto fuori circolazione, senza però essere confiscato. Dopo il periodo di tempo determinato dalla sanzione o dopo aver rimediato ad eventuali omissioni, il veicolo viene riammesso in circolazione. É previsto anche in tutti i casi di sospensione della carta di circolazione. Il fermo amministrativo del veicolo e disposto per:
- circolazione con veicolo per il quale sia stata richiesta la carta provvisoria di circolazione senza che questa sia stata rilasciata (fino al rilascio);
- guida di veicoli a motore senza i requisiti prescritti o trasporto di altre persone su motoveicoli di cilindrata inferiore a 125cm3 o affidamento del veicolo a persone senza i requisiti prescritti (30 giorni);
- guida di autoveicolo o motoveicolo muniti di patente ma non di CAP, se prescritto (60 giorni);
- guida, anche se con foglio rosa, in mancanza di un accompagnatore in funzione di istruttore (3 mesi);
- guida da parte di un conducente minorenne di un ciclomotore a due ruote o di un motociclo senza indossare il casco (30 giorni);
- circolazione in autostrada con veicolo non in regola con la prescritta revisione (restituizione del veicolo dopo prenotazione della revisione);
- guida con patente di guida scaduta di validità (2 mesi).
[modifica] Sequestro e confisca del veicolo
Si parla di sequestro del veicolo quando, oltre al ritirare la carta di circolazione, gli organi competenti provvedono a prendere il veicolo stesso e a condurlo in un apposito luogo di custodia. La maggior parte delle sanzioni che prevedono il sequestro includono anche la confisca, ovvero la vendita obbligatoria del veicolo, i cui ricavi, eccedenti le spese del procedimento, spettano al proprietario del veicolo. Tale sanzione è prevista anche nel caso manchi la carta di circolazione del veicolo. Il semplice sequestro del veicolo avviene in caso di:
- circolazione di un veicolo a motore senza l'assicurazione obbligatoria.
Il veicolo si può riottenere con procedura di dissequestro e dimostrazione di pagamento della sanzione pecuniaria e di possesso di un'assicurazione al prefetto.
La confisca del veicolo, preceduta da sequestro, è prevista per:
- guida di un taxi in mancanza di licenza;
- circolazione di un veicolo per cui non sia stata rilasciata la carta di circolazione;
- circolazione di un veicolo con targa non propria o contraffatta;
- guida di un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti, e ciò da luogo a sentenza di condanna.
Per i ciclomotori o motoveicoli, il sequestro e la confisca avvengono anche in caso di:
- reato durante la guida;
- traino di altri utenti o da parte di altri utenti;
- circolazione in sovrannumero, sovraccarico o carico mal disposto;
- trasporto non idoneo di animali;
- circolazione senza casco o con casco non omologato (sia che l'infrazione sia commessa dal guidatore sia dal passeggero).