Diritto comune
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Con l'espressione "diritto comune", o, alla latina, ius commune, gli storici del diritto usano definire l'esperienza giuridica dell'Europa continentale da Giustiniano (ma, per alcuni, già dall'evo Tardoantico) fino alle codificazioni ottocentesche. Ne è esclusa, forse impropriamente, l'Inghilterra.
All'interno di questo periodo storico molto lungo, la cesura di maggior rilievo è certamente costituita dalla nascita della cd. "scuola di Bologna" (data tradizionale: 1088) e dalla cd. "riscoperta" del diritto romano o "rinascita" del diritto colto.
Nella definizione fornita in apertura, volutamente si è parlato di "esperienza giuridica", senza alcun riferimento a complessi normativi di sorta; infatti, la storiografia giuridica più recente (Grossi) ha ravvisato l'elemento fondamentale unificante del diritto comune in alcuni fattori che trascendono il piano strettamente giuridico, per collocarsi sul terreno del metodo e delle mentalità.