Abrogazione
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L'abrogazione è il procedimento tramite il quale una norma giuridica cessa di avere efficacia.
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[modifica] L'abrogazione nel sistema giuridico italiano
[modifica] L'abrogazione delle leggi
Nell'ordinamento italiano, la norma fondamentale in tema di abrogazione è posta dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Tale norma regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi quella previgente qualora:
- vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)
- vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (abrogazione tacita)
- la nuova legge ridisciplini l'intera materia prima regolata dalla legge previgente (abrogazione implicita).
La norma costituisce esplicazione del principio lex posterior derogat priori, cioè del criterio cronologico utilizzato per la risoluzione delle antinomie normative (i.e. dei contrasti tra norme di legge).
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sono stati introdotti altri due casi di abrogazione.
L'art. 75 Cost. prevede infatti l'istituto del referendum popolare, con cui si può giungere ad un'abrogazione totale o parziale di norme di legge. Tale strumento non è tuttavia utilizzabile per abrogare leggi in materia tributaria, di bilancio, di amnistia e di indulto, e per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Un caso particolare di abrogazione di norme di legge è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale di una disposizione, secondo il disposto dell'art. 136 Cost.
Non comporta invece abrogazione, ma mera disapplicazione, l'eventuale contrasto della norma interna con il diritto comunitario.
[modifica] L'abrogazione delle norme secondarie
Anche le norme poste dai regolamenti, fonti secondarie, possono essere abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente da un successivo regolamento o da una legge.
Non possono invece essere abrogate né mediante referendum, né con sentenza della Corte Costituzionale, in quanto tali istituti si applicano esclusivamente alle fonti primarie.
[modifica] Effetti dell'abrogazione
Di regola, l'abrogazione di una norma opera dal momento in cui entra in vigore la nuova legge (ex nunc).
La norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, ma di norma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione (salvo il caso in cui la nuova legge non si applichi retroattivamente, per espressa previsione del legislatore).
In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, al contrario, l'abrogazione opera ex tunc, e travolge quindi tutti gli effetti giuridici sorti nel vigore della legge dichiarata incostituzionale, con la sola esclusione di quelli stabilizzati in via definitiva.
[modifica] Desuetudine e abrogazione
La consuetidine di inosservanza di una certa norma (desuetudine) non produce, nell'ordinamento italiano, alcun effetto abrogativo, né sulle leggi, né sui regolamenti.
[modifica] Voci correlate
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