Utente:Littoria
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[modifica] Benvenuti!
Ho scoperto Wikipedia su Google nel maggio 2006 ed ho subito sentito il richiamo irresistibile della cultura, specie quella giuridica.
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[modifica] Napoli è un bel presepe, sono i pastori che fanno schifo
[modifica] Testi provvisori
Le cd. prestazioni di cortesia o di convenienza si svolgono nell'ambito di rapporti intersoggettivi per ragioni di benevolenza, di costume, di solidarietà civile, di amicizia, di compiacenza, di famiglia, di religione, ecc. Ne sono esempi gli inviti a cena, l'assistenza agli infermi, i consigli dati in via amichevole da professionisti, le informazioni fornite da banche ai propri clienti per l'acquisto di titoli, e via dicendo.
In tutti questi casi, si discute su quale possa essere il rilievo giuridico di tali "impegni", essendo controverso se si tratta di rapporti giuridici veri e propri.
In genere, questo tipo di prestazioni si trova al di fuori della sfera di influenza dell'ordinamento giuridico, e una loro eventuale rilevanza può derivare soltanto dal sopravvenire di un comportamento che viola il precetto del neminem laedere )art. 2043 cod.civ..
Per una parte della dottrina, nel rapporto di cortesia si persegue pur sempre una funzione economico-sociale: di conseguenza, vi è sempre una lata valenza patrimoniale della prestazione di fatto, che vale a diffrenziaria da un mero scambio di complimenti o di idee.
La giurisprudenza ha talora individuato la giuridicità dei rapporti di cortesia, quando si è in presenza di azioni effettuate sulla scorta di convenzioni sociali "comunemente condivise" e in presenza di determinati elementi del rapporto.
In particolare, la giurisprudenza pone molta attenzione alla distinzione tra "prestazioni di cortesia" e "prestazioni a titolo gratuito in senso stretto".
Le prestazioni di mera cortesia sono caratterizzate dalla generica esigenza morale di conformarsi a doveri di convenienza e compiacenza imposti dalla vita di relazione in un determinato ambiente sociale. E' proprio questa la categoria assolutamente irrilevante per l'ordinamento giuridico, ma può assumere rilievo nell'ipotesi in cui il comportamento "cortese" infrange il precetto del neminem laedere.
Le prestazioni gratuite in senso stretto sono inquadrabili nello schema generale del rapporto contrattuale, poichè assolvono ad una funzione economico-sociale e sono suscettibili di valutazione economica: si tratta quindi di prestazioni gratuite obbligatorie, e la responsabilità di chi ha eseguito o promesso la prestazione è una responsabilità contrattuale (laddove, in ragione della gratuità, la colpa va valutata con minor rigore, ma non si elide).
La distinzione tra le due ipotesi è stata esaminata con riferimento al contratto di trasporto gratuito, che nel passato era ritenuto sempre "amichevole" o di cortesia, mentre dagli anni '80 in poi è stato considerato come vero e proprio contratto, sia pure a titolo gratuito e senza corrispetivo, se il vettore (professionale) trasporta qualcosa in funzione di un suo interesse economico o nella prospettiva di una utilità da conseguire (è tale anche il godimento dell'altrui compagnia).
Il vero e proprio trasporto per cortesia è invece realizzato dal vettore disinteressatamente, ed è disciplinato, nei suoi aspetti patologici, dalle norme sulla responsabilità civile aquiliana.
I medesimi principi sono stati affermati in giurisprudenza in tema di deposito e di obbligazioni di custodia: ad es. dare un'occhiata alla valigia mentre il proprietario si allontana per fare il biglietto.
Tra i rapporti di cortesia viene talora fatta rientrare anche la cd. lettera di patronage, di origini anglosassoni, uno strumento in rapida espansione nella prassi commerciale e bancaria.
Una ulteriore distinzione si suole operare tra rapporti di cortesia e rapporti contrattuali di fatto.
L'espressione «rapporti contrattuali di fatto» fu adottata per la prima volta in Germania a Haupt e Lehmann, nel 1943, al fine di equiparare taluni "fatti" alle "dichiarazioni di volontà". L'esigenza era quella di far sorgere vincoli anche a carico di chi non avesse manifestato alcuna intenzione al riguardo ma avesse semplicemente tenuto un «comportamento di impatto sociale»: si stava svalutanto il cd. dogma della volontà in favore della tutela degli interessi della comunità.
Negli anni '50, Betti ha studiato il fenomeno come appartenente alla teoria delle fonti dell'obbligazione, con l'avvertenza che si tratta di un fenomeno eterogeneo che ha la sua genesi sempre e soltanto da un fatto (e mai da una dichiarazione di volontà).
Stella Richter ha classificato questi rapporti della vita di relazione, cioè socialmente tipici, in tre categorie:
- rapporti collegati ad un'offerta al pubblico
- rapporti collegati ad un contatto sociale (es. trasporto di cortesia)
- rapporti collegati all'appartenenza ad una organizzazione (es. società di fatto).
Questa ricostruzione è stata fortemente criticata, perchè si è ritenuto inaccettabile il concetto di contatto sociale, già posto in discussione dalla stessa dottrina tedesca che lo aveva elaborato. Ma la Corte di cassazione mosra di accedere ancora a questa impostazione, facendo sorgere obblighi contrattuali in capo all'amministratore di fatto che si è ingerito nella gestione degli affari sociali senza averne idonea investitura.
La dottrina italiana (Betti) ricostruisce il fenomeno abbandonando l'idea per cui il contratto deve essere sostenuto da un accordo "dichiarato", e mettendo in primo piano il «contatto tra due sfere di interessi» valutato nella sua tipica concludenza, quale esplicazione di autonomia privata, approvata e protetta dall'ordinamento giuridico al pari di qualunque altro comportamento negoziale.
Così facendo, si può riconoscere il contratto anche dove manca lo schema proposta contrattuale-accettazione.
[modifica] Logica giuridica
La logica giuridica va studiata perché il diritto è un insieme coerente e chi lo applica (giuristi, interpreti, giudici, amministratori, ecc.) sa di dover motivare le proprie opzioni.
E' dall'art. 111 della Costituzione che deriva l'obbligo inderogabile per il solo giudice di motivare i propri provvedimenti; per gli altri operatori del diritto tale obbligo non opera, e tuttavia nel tessuto normativo è intrinseco il principio di ragionevolezza, per cui non devono motivare ma al più giustificare in qualche modo i propri atti, a fini di controllo.
La logica giuridica presuppone un modello di ordinamento giuridico di tipo kelseniano, cioè gerarchizzato. A partire da questo modello, si analizzano i vari schemi di argomentazione, che possono richiamare la Retorica, la Dialettica o la Teoria del ragionamento, a seconda dei casi.
Come osservato dal filosofo contemporaneo Habermas, il procedimento giudiziario è la base di partenza per analizzare l'intero sistema giuridico: nella decisione del giudice si riflettono infatti tutte le regole, i valori, lle contraddizioni e le lacune e le trasformazioni dell'ordinamento.
La teoria del ragionamento giuridico di MacCormick si fonda su un'osservazione: il ragionamento che parte da leggi scritte è diverso da quello che parte dai precedenti giudiziari. Quindi, il ragionamento giuridico è na specie particolare del ragionamento pratico. E' la ragione che fa in modo da rendere congruenti e coerenti regole e principi.
[modifica] La Chicca (4.11.2002 - 4.11.2006)
Questo utente ha 3 passioni: una è nei link preferiti, un'altra è nella foto, e per la terza sta creando un'apposita sezione.