Legato (diritto)
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In diritto si definisce legato la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce ad un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredità. Nel linguaggio comune, e in alcuni casi anche nel linguaggio usato dal legislatore, il termine legato viene riferito all'oggetto (cosa) che viene in concreto legato.
[modifica] Cenni storici
In diritto romano il legatum, o meglio i legati, erano istituti tutelati iure civili. I giuristi romani infatti, con mentalità eminentemente pratica e diffidenti da astrazioni concettuali non concepirono una nozione unica e astratta di legato. Essi preferirono definire, come già per l'istituto dell'obbligazione, solo le diverse specie di legato, i cosiddetti quattuor genera legatorum. Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni scrive nel secondo commentario G.2.192: «Legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per uindicationem legamus aut per damnationem aut sinendi modo aut per praeceptionem». (Traduzione: I generi di legati sono quattro: o per vindicationem, o per damnationem, o sinendi modo, o per praeceptionem).
- Il legatum per vindicationem comportava il trasferimento ipso iure di un bene di proprietà del testatore in capo al legatario. Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere la consegna della res spettantegli. Ecco perché tale genere di legato venne definito per vindicationem. Lo stesso Gaio accoglie questa spiegazione dell'origine del nome, G.2 «Ideo autem per uindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et si eam rem legatarius uel ab herede uel ab alio quocumque, qui eam possidet, petat, uindicare debet, id est intendere suam rem ex iure Quiritium esse» (Traduzione: è chiamato legato per vindicationem, perché appena adita l'eredità immediatamente ipso iure la cosa legata diverrà di proprietà del legatario; e se il legatario chiede la cosa dall'erede o da chiunque altro la possiede, deve esperire la vindicatio, cioè affermare che la cosa è sua ex iure Quiritium). Il legato in questione si esprimeva con le parole latine DO, LEGO. Ad esempio se il testatore voleva legare lo schiavo Stico a Tizio doveva usare le seguenti parole TITIO HOMINEM STICHVM DO ovvero TITIO HOMINEM STICHVM LEGO.
- Il legatum per damnationem traeva invece la propria denominazione dalle parole usate dal testatore: HERES MEVS STICHVM SERVVM MEVM DARE DAMNAS ESTO (Traduzione: il mio erede sia tenuto a dare il mio schiavo Stico) (Confronta G.2.201). Il legato per damnationem creava un obbligo a carico dell'erede di dare, creditore del rapporto era ovviamente il legatario al quale spettava un'actio ex testamento in caso di inadempimento dell'erede. La differenza rilevante rispetto al legato per vindicationem stava in ciò, che il legatario per vindicationem poteva ricorrere ad un'actio in rem, mentre il legatario per damnationem aveva a sua tutela un'actio in personam. Inoltre, a differenza del primo legato, il legato per damnationem poteva avere ad oggetto anche una res che non apparteneva al testatore.
- Il legatum sinendi modo richiedeva le seguenti parole: HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE (traduzione: Il mio erede sia tenuto a subire). Esso, come il legato per damnationem, non aveva effetti reali ma obbligatori. Il legato produceva l'obbligo per l'erede di subire che il legatario prendesse da sé la cosa che gli spettava in virtù del legato.
- Il legatum per praeceptionem aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem. Tuttavia, a differenza di questo, esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il bene oggetto del legato prima della divisione ereditaria (prae-capito donde il nome dato al legato). La forma richiesta comprendeva l'uso del termine praecipito (prenda con precedenza). Gaio riporta il seguente esempio: LVCIVS TITIVS HOMINEM STICHVM PRAECIPITO (traduzione Il coerede Lucio Tizio prenda con precedenza lo schiavo Stico).
La quadripartizione dei genera legatorum venne meno già in epoca classica, allorquando i giuristi romani avvicinarono il legato per praeceptionem a quello per vindicationem, e quello sinendi modo a quello per damnationem. Infatti i primi erano legati a effetti reali. I secondi legati ad effetti obbligatori.
In epoca giustinianea la distinzione cadde del tutto in desuetudine e si parlò di un unico tipo di legato che poteva produrre sia effetti obbligatori che reali.
[modifica] Limiti ai legati
La possibilità di esaurire la massa ereditaria con la previsione di legati venne osteggiato con diverse leggi che limitarono l'entità dei legati:
- La Lex Furia testamentaria, con la quale, nel II secolo a.C. venne fissato il limite di mille assi all'acquisto di un legato per tutti coloro che non fossero cognati del de cuius entro il sesto grado. L'efficacia di tale legge risultò per altro assai limitata, potendo il de cuius esaurire la massa ereditaria con un numero molto ampio di legati che rispettassero il limite di mille assi.
- La Lex Voconia, parimenti del II secolo a.C., con la quale si stabilì che nessun legatario potesse ricevere più di quanto avesse ricevuto l'erede. Anche in tal caso era facile aggirare lo scopo della disposizione disponendo un gran numero di legati che non superassero la quota attribuita al legatario.
- La Lex Falcidia, del I secolo a.C. che stabilì una volta per tutte che all'erede dovesse spettare quantomeno un quarto dell'asse ereditario. Di tale legge ci dà notizia Gaio nelle sue Istituzioni: G.227. «Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur».
[modifica] Testi normativi
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