Intercettazione
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L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale. Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.
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[modifica] Limiti e presupposti
L'intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266 (fra cui quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate...). Oltre al presupposti oggettivo del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
[modifica] Procedimento per l'utilizzazione
Di regola l'intercettazione è autorizzata dal giudice per per indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell'atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
[modifica] Trascrizione dei risultati dell'intercettazione
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell'attività di intercettazione verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone infine l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
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